DONNE E LAVORO
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10 Ottobre 2009 amministratore

DONNE E LAVORO

Flessibilità: uno strumento La flessibilità è un termine che negli ultimi anni è entrato a far parte del linguaggio corrente in tema di diritto del lavoro

Flessibilità: uno strumento

La flessibilità è un termine che negli ultimi anni è entrato a far parte del linguaggio corrente in tema di diritto del lavoro da parte delle istituzioni e delle "parti sociali" (sindacati, associazioni dei lavoratori).
Con "Flessibilità" s'intendono infatti misure le legislative in grado di rendere il rapporto lavorativo di tipo subordinato meno oneroso e meno vincolante, senza però far venir meno i diritti acquisiti del lavoratore.
L'ampio dibattito che si è aperto in Italia sulle possibili soluzioni per favorire l'occupazione, ha posto in evidenza alcuni dei fattori più gravi, che ostacolano l'aumento della domanda di lavoro da parte del settore privato.
La Confindustria ha più volte indicato nell'elevato costo del lavoro l'ostacolo principale alle assunzioni a tempo indeterminato. Gli oneri contributivi e la pressione fiscale (che comunque gravano anche sui lavoratori) sono tali da scoraggiare i privati nell'assumere nuovo personale.
D'altra parte, i contratti di lavoro presentano una rigidità tale da rappresentare quasi un onere quando un'azienda si trova nelle condizioni di dover ridurre il personale a causa di una diminuzione della produzione. Sempre a causa di questa rigidità contrattuale, un'azienda ha molte difficoltà nel licenziare quando un lavoratore/ice non adempie agli oneri contrattuali.
L'adozione di forme contrattuali diverse da quelle del lavoro a tempo indeterminato cerca di risolvere, anche se solo parzialmente e senza sradicare il problema alla radice, i punti di cui sopra, per favorire una ripresa della crescita occupazionale.
I contratti a termine, di formazione, le borse lavoro, il lavoro interinale, i piani d'inserimento professionale, i lavori socialmente utili o di pubblica utilità hanno in comune queste caratteristiche, che li distinguono notevolmente dai contratti a tempo indeterminato, altresì noto come il "posto fisso".

  • Possibilità di interrompere il rapporto lavorativo, riducendo una quota variabile dei dipendenti qualora diminuiscano le vendite e la produzione;

  • Facoltà di ridurre l'orario e di ricorrere allo straordinario, quando l'andamento della produzione lo richieda;

  • Possibilità di distribuire come si crede il lavoro nel giorno e nella settimana, riconfigurando gli orari e alternandone le tipologie: lavoro a turni, settimana corta (che include i weekend), lavoro a scaglioni, tempo parziale, job sharing, orario flessibile ecc.;

  • Potestà di trasferire i dipendenti da una funzione, da un reparto, un'unità produttiva, un settore d'attività ad altri, quale che sia la distanza della sede di partenza da quella di arrivo;

  • Per ridurre i costi, inoltre, è prevista la possibilità di affidare una parte sempre più rilevante della propria attività a ditte esterne: processo di esternalizzazione di un'attività;

  • Possibilità di ridurre al minimo il nucleo di personale assunto con contratto a orario pieno e tempo determinato, anche al di sotto del 20%, sostituendolo con personale in affitto e così via;

  • Sgravi fiscali e degli oneri contributivi per i contratti di formazione-lavoro e per il contratto di apprendistato;

  • Riduzione degli oneri previdenziali per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Eliminazione degli oneri fiscali e previdenziali nei contratti di prestazione occasionale.
  • La normativa vigente sul "Lavoro atipico", tuttavia, ha anche un'altra importante funzione in Italia, oltre quella di favorire la creazione di posti di lavoro.
    Queste nuove forme contrattuali perseguono, infatti, anche e soprattutto l'obiettivo di arginare il fenomeno dilagante del "lavoro nero", cui fanno ricorso molte piccole aziende, artigiani e privati.
    Il lavoro atipico, pur non assicurando al lavoratore le garanzie del lavoro a tempo indeterminato, tuttavia consente, soprattutto nella forma della "collaborazione coordinata e continuativa", il mantenimento di alcuni diritti fondamentali quali l'assicurazione agli infortuni sul lavoro e versamento degli oneri previdenziali (seppur minimo).

     

     

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