MUTUO CASA: STIPULA PER L'ACQUISTO
La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per interessi
passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo
ipotecario è piuttosto articolata in quanto, nel corso degli
anni, ha subito diverse modifiche con la conseguenza che le detrazioni
fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione
al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria,
altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato
il contratto di mutuo.
Per i mutui stipulati dal 1993, le detrazioni sono concesse solo in relazione all'acquisto dell'abitazione principale.
L'importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 euro. Pertanto la detrazione non può essere superiore a 686,89 euro, pari al 19% di 3.615,20 euro. Il tetto massimo di spesa detraibile deve essere riferito complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente a più contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.
Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l'acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale. L'importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 3.615,20 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra propria abitazione. In quest'ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.
Per i mutui stipulati prima del 1991, le detrazioni
spettano anche per l'acquisto di immobile non abitativo con un limite
di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario
del mutuo casa.
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