QUANDO SI VENDE E RIACQUISTA CASA
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

QUANDO SI VENDE E RIACQUISTA CASA

Dal 1° gennaio 2002, chi vende un immobile non deve più pagare l'Invim (soppressa con la Legge 28/12/2001, n. 448). Tuttavia, ai fini Irpef, chi vende un immobile acquistato (o costruito) da non più di cinque anni deve inserire

Dal 1° gennaio 2002, chi vende un immobile non deve più pagare l'Invim (soppressa con la Legge 28/12/2001, n. 448).
Tuttavia, ai fini Irpef, chi vende un immobile acquistato (o costruito) da non più di cinque anni deve inserire nella dichiarazione dei redditi la plusvalenza realizzata, cioè la differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto (o costo di costruzione). Questa disposizione non si applica se gli immobili sono stati ereditati o ricevuti in donazione,o se per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la vendita sono stati utilizzati come abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, ed
affini entro il secondo grado).

"DAL 1° GENNAIO 2002, CHI VENDE UN IMMOBILE NON DEVE PIÙ PAGARE L'INVIM."


SE SI VENDE E RIACQUISTA LA PRIMA CASA

Chi cede l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, ed acquista un'altra abitazione, non di lusso, costituente prima casa, può beneficiare di un credito di imposta alle seguenti condizioni:
- il nuovo acquisto deve avvenire entro un anno dalla vendita dell'abitazione precedente;
- il contribuente non deve essere decaduto dal beneficio prima casa;
- se la vendita è posta in essere senza che siano decorsi cinque anni dal primo acquisto, la nuova casa deve essere adibita ad abitazione principale.

Cosa fare per ottenere il credito
Per poter beneficiare del credito di imposta, l'atto di acquisto della nuova abitazione deve espressamente contenere:
- le dichiarazioni previste per l'applicazione dei benefici "prima casa" (vedi capitolo II, paragrafo 2);
- l'espressa richiesta del credito di imposta con l'indicazione di tutti gli elementi idonei alla sua identificazione e determinazione.

L'ammontare del credito
Il credito d'imposta è pari all'imposta di registro o all'Iva pagata sul primo acquisto.
In ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovute sul nuovo acquisto: non può pertanto dar luogo a rimborso.

Come utilizzarlo
Il credito di imposta può essere utilizzato:
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;
- in diminuzione di imposta di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati successivamente alla data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al nuovo acquisto (solo ed esclusivamente con la prima dichiarazione successiva alla data di acquisto);
- in compensazione con altri tributi in sede di versamenti unitari con il Mod. F24.
Il credito di imposta ha una valenza limitata nel tempo: qualora si pensi di utilizzarlo per il pagamento di imposte su atti e denunce successivi al riacquisto, occorre tenere presente che il beneficio si prescrive trascorsi 10 anni dalla sua origine.
In caso di morte del titolare del credito d'imposta prima del suo utilizzo, lo stesso si trasferisce agli eredi.

Decadenza dal diritto al credito di imposta
Poiché il credito di imposta è collegato ai benefici "prima casa" la decadenza da quest'ultimi comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie, come visto in precedenza, anche il recupero del credito utilizzato.

"IN CASO DI MORTE DEL TITOLARE DEL CREDITO D'IMPOSTA PRIMA DEL SUO UTILIZZO, LO STESSO SI TRASFERISCE AGLI EREDI"

 

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