QUANDO SI RICEVE UN IMMOBILE IN DONAZIONE
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

QUANDO SI RICEVE UN IMMOBILE IN DONAZIONE

Dal 25 ottobre 2001, è stata modificata la disciplina fiscale per le donazioni o le altre liberalità di beni e diritti, nonché per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti.

Dal 25 ottobre 2001, è stata modificata la disciplina fiscale per le donazioni o le altre liberalità di beni e diritti, nonché per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti.
A differenza delle successioni, le donazioni e liberalità sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra donante e beneficiario.
Infatti, non è dovuta l'imposta per le liberalità (donazioni) effettuate a favore di:
- coniuge;
- discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote);
- altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli; cugini).

Pertanto, se il beneficiario rientra in una di tali categorie, e la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).
Se il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore della donazione eccede la franchigia di 180.759,91 euro, allora deve essere pagata, sul valore dei beni donati che supera detta franchigia, l'imposta di registro nella misura del 7%.
L'importo della franchigia è elevato a 516.456,90 euro per le persone con handicap riconosciuto grave.
In caso di più donazioni si può fruire della franchigia una sola volta come nell'esempio seguente.

Esempio:
La prima donazione tra estranei è costituita da un appartamento il cui valore è di 100.000 euro; l'atto è esente dall'imposta di registro e si pagano soltanto le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).
Una seconda donazione da parte dello stesso donante allo stesso donatario è costituita da un altro immobile il cui valore è di 120.000 euro: l'imposta di registro si applica sull'importo di 39.240,09 euro (220.000,00 - 180.759,91) ed inoltre sono dovute le imposte ipotecaria e catastale su 120.000 euro (valore dell'immobile trasferito).

"NON È DOVUTA L'IMPOSTA PER LE LIBERALITÀ (DONAZIONI) EFFETTUATE A FAVORE DI CONIUGE, DISCENDENTI IN LINEA RETTA E ALTRI PARENTI FINO AL QUARTO GRADO."

SE SI RICEVE IN DONAZIONE UNA PRIMA CASA

Quando si riceve in donazione una prima casa si applicano le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 129,11 euro per ciascuna imposta (invece del 2% e 1%).
Per le donazioni di prima casa che sono soggette all'imposta di registro si applica l'aliquota agevolata del 3% (invece del 7%) unitamente alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (pari a 129,11 euro).
Le agevolazioni prima casa spettano qualora il beneficiario, o almeno uno di essi, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, possegga tutti i requisiti e le condizioni necessarie per acquistare la prima abitazione con le agevolazioni prima casa (vedi capitolo 2).
"PER LE DONAZIONI DI PRIMA CASA CHE SONO SOGGETTE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO SI APPLICA L'ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 3% (INVECE DEL 7%) UNITAMENTE ALLE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI IN MISURA FISSA (PARI A 129,11 EURO)."

 

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