QUANDO SI PRENDE IN AFFITTO UN IMMOBILE
I contribuenti che, in presenza di alcune condizioni, prendono in affitto un immobile da utilizzare come abitazione principale, anche a seguito di trasferimento per motivi di lavoro, hanno diritto a detrazioni
I contribuenti che, in presenza di alcune condizioni, prendono in affitto un immobile da utilizzare come abitazione principale, anche a seguito di trasferimento per motivi di lavoro, hanno diritto a detrazioni dall'Irpef di importo fisso, da richiedere con la dichiarazione dei redditi. Sono previste due detrazioni d'imposta tra loro alternative, pertanto il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, si può beneficiare di entrambe la detrazioni se per una parte dell'anno si è titolari di un contratto di affitto per un immobile adibito ad abitazione principale e nell'altra parte dell'anno si trasferisce la residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.
1. ABITAZIONE PRINCIPALE IN AFFITTO
I contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale hanno diritto a una detrazione dall'Irpef a condizione che:
- il contratto di locazione sia stipulato a canone convenzionale (vedi capitolo I, paragrafo 3);
- non sia stipulato con enti pubblici;
- il reddito complessivo dell'inquilino non superi i 30.987,41 euro.
La detrazione di imposta è :
di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; di 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma comunque inferiore a 30.987,41 euro.
La detrazione va calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale, al numero dei cointestatari del contratto di locazione e al reddito di ciascuno di essi.
"LA DETRAZIONE VA CALCOLATA IN BASE AL PERIODO DELL'ANNO IN CUI L'IMMOBILE È STATO UTILIZZATO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, AL NUMERO DEI COINTESTATARI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E AL REDDITO DI CIASCUNO DI ESSI" |
2. LOCAZIONE PER TRASFERIMENTO DI LAVORO
Dal 2001 è prevista una detrazione:
- nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
- nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 ma non i 30.987,41 euro;
a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione alle seguenti condizioni:
- abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
- il nuovo comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2003 può essere richiesta la detrazione in relazione ai periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005. In caso di contratto cointestato, ciascun intestatario calcolerà la detrazione spettante sulla base del proprio reddito.
Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. borse di studio).
"LA DETRAZIONE PUÒ ESSERE FRUITA NEI PRIMI TRE ANNI IN CUI È STATA TRASFERITA LA RESIDENZA" |