Se l'immobile posseduto è l'abitazione principale
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Se l'immobile posseduto è l'abitazione principale

L'abitazione principale è l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio l'usufrutto) ed utilizzato come dimora principale dal contribuente o/e dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). A tal fine

L'abitazione principale è l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio l'usufrutto) ed utilizzato come dimora principale dal contribuente o/e dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione con la quale si può attestare che la dimora principale è in un luogo diverso da quella anagrafica. Ai contribuenti che hanno la dimora principale nella casa di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto o altro diritto reale, per l'Irpef e le addizionali, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare dell'intera rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze. Sia l'abitazione principale che le pertinenze sono, pertanto, esenti da Irpef e relative addizionali.
La deduzione spetta anche quando:
- la casa è la dimora principale soltanto dei familiari che vi risiedono;
- si trasferisce la dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non venga affittata.
La deduzione per abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale.
Ai fini del pagamento dell'Ici, invece, per l'abitazione principale, viene concessa una detrazione d'imposta di 103,29 euro: i Comuni possono elevare tale detrazione fino ad abbattere totalmente l'imposta dovuta, e stabilire il pagamento di un'aliquota Ici ridotta; dal 2001 l'aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze.


"SIA L'ABITAZIONE PRINCIPALE CHE LE PERTINENZE SONO ESENTI DA IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI."

 

 

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