Aborto
lavoro
10 Ottobre 2009 amministratore

Aborto

Si considera aborto l'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, avvenuta entro il 1800 giorno dall'inizio della gestazione.

Si considera aborto l'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, avvenuta entro il 1800 giorno dall'inizio della gestazione.
La data di inizio della gestazione corrisponde al 3000 giorno antecedente la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza.
L'aborto è considerato "malattia" e consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro solo il tempo necessario per il recupero delle condizioni fisiche sufficienti per la ripresa dell'attività lavorativa. In caso di aborto la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità, ma a quella di malattia, sempre che appartenga ad una categoria assicurata all'Inps per la malattia e sempre che presenti la certificazione medica.

Da ricordare
Alle lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, cotone e mezza- dre, imprenditrici agricole a titolo principale), in caso di interruzione della gravidan- za, spontanea o volontaria, che si verifica dopo il terzo mese, viene corrisposta l'inden- nità di maternità per 30 giorni.

 

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