Notificazione degli atti processuali all'estero - parte II
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Notificazione degli atti processuali all'estero - parte II

n. 395 - 02/12/2004 Quesito Gentili Colleghi, grazie per la sollecita ed esauriente risposta che mi avete fornito (parere: Notificazione degli atti processuali all'estero).

n. 395 - 02/12/2004


Quesito
Gentili Colleghi, grazie per la sollecita ed esauriente risposta che mi avete fornito (parere: Notificazione degli atti processuali all'estero).
Nel frattempo, navigando navigando, ero arrivato per mio conto al Regolamento CE da voi citato, nonché alla 'GUIDA ALLA NOTIFICA ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE' emanata dalla Direzione generale per gli Italiani all' estero e le politiche migratorie - uff. IV del Min. Esteri.
Questa 'guida' dice - fra l' altro - che 'Il Regolamento n.1348/2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, prevale sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso ambito di applicazione conclusi dagli Stati membri'.
Essendo la regolamentazione applicativa del Regolamento ora 'a regime' per l' intervenuta pubblicazione del 'MANUALE CONTENENTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI RICEVENTI' (i quali - per la Germania - sono quelli di cui alla 'Decisione della Commissione del 3 aprile 2002' che ha modificato, aggiornandolo, il predetto MANUALE), devo ritenere che le modalità di notifica disciplinate in via generale dall' art. 142 CPC siano inapplicabili per il principio della lex specialis?
O sono applicabili entrambe le modalità? e, in definitiva, quale ritenete sia la più sollecita e/o 'a prova di eccezioni di improcedibilità'?
Grazie ancora per le Vostre informazioni, e cordiali saluti.

Parere
Egregio collega, in risposta al quesito da Lei proposto, è opportuno premettere che il Regolamento CE n.1348/2000 ha il preciso scopo di migliorare l'efficacia delle notificazioni e comunicazioni di atti del processo civile nell'Unione.
Caratteristica propria del Regolamento de quo, così come di ogni Regolamento CE, è la portata generale, l'obbligatorietà e la diretta applicabilità degli stessi.
In particolare, obbligatorietà e diretta applicabilità significano che il regolamento produce effetti immediati, nel senso che attribuisce direttamente obblighi in capo ai destinatari.
La Corte di Giustizia, al riguardo, ha più volte precisato che il regolamento produce i propri effetti direttamente nell'ordinamento nazionale di ogni Paese membro, senza che sia necessario alcun adeguamento da parte degli ordinamenti stessi.
Per quanto concerne, poi, il rapporto tra il sistema delle fonti di diritto comunitario ed il sistema delle fonti di diritto italiano, i recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia hanno definitivamente sancito la preminenza delle fonti di origine comunitaria.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle recenti pronunce della Corte di Giustizia in materia di rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario, si è, quindi, dell'avviso che in materia di notificazioni all'estero debba trovare piena applicazione il Regolamento CE n.1348/2000.

 

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