Termine triennale per la richiesta dell'imposta complementare
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Termine triennale per la richiesta dell'imposta complementare

n. 303 - 22/10/2004 Quesito Accertamento Invim. Ricorso Comm. Prov. parzialmente accolto - ridotto il maggiore valore accertato. Appello dell'ufficio ed incidentale tardivo del contribuente.

n. 303 - 22/10/2004


Quesito
Accertamento Invim. Ricorso Comm. Prov. parzialmente accolto - ridotto il maggiore valore accertato.
Appello dell'ufficio ed incidentale tardivo del contribuente.
La comm. Reg. ha dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio a causa della tardiva notificazione dell'appello al contribuente (la questione verteva sulla spedizione dell'appello in busta e, conseguentemente, la Comm. Regionale ha ritenuto la notificazione perfezionata alla data di ricezione dell'atto).
A seguito di ciò l'Ufficio ha emesso l'avviso di liquidazione con il quale richiede l'imposta relativa al maggior valore di cui alla sentenza di 1° grado.
A questo punto mi chiedo se il termine triennale per la richiesta dell'imposta complementare ex art. 76 DPR 131/86, decorra dal momento in cui la sentenza di 1° grado è divenuta definitiva o se la stessa sia divenuta definitiva solo a seguito mancata opposizione alla sentenza della comm. regionale che ha dichiarato inammissibile (per tardiva proposizione) l'appello dell'ufficio?
Grazie.

Parere L'art. 76, comma 2, lett. b), DPR n. 131 del 26 aprile 1986, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data in cui la decisione (o la sentenza) della Commissione Tributaria è divenuta definitiva, nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta.
Nel caso da Lei prospettato, pertanto, il termine decorre dal giorno in cui la sentenza di primo grado è passata in giudicato per il tardivo appello da parte dell'ufficio, indipendentemente da quando si è avuta la successiva sentenza dei giudici di appello.
Infatti, la sentenza di appello ha natura dichiarativa e non costitutiva e, di conseguenza, l'effetto della definitività retroagisce al momento in cui è spirato il termine per la proposizione dell'appello stesso.

 

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