Compravendita - rettifica valore
n. 335 - 02/11/2004 Quesito Ancora una volta le rechiamo disturbo per sentire il suo parere autorevole che ci sostiene e guida nelle decisioni.
n.
335 - 02/11/2004
Quesito
Ancora una volta le rechiamo disturbo per sentire il suo parere autorevole che ci sostiene e guida nelle decisioni.
Ringraziandola fin da ora per il tempo dedicatoci e per la sua disponibilità, le chiediamo la bontà di non perdere mai la pazienza con tutti noi: GRAZIE.
Il quesito scaturisce da un accertamento valore di immobili, esposto in un atto di compravendita.
Il valore indicato nell'atto, viene rettificato con la seguente ed unica motivazione:
'Vendita di un immobile sito in .... via ... per i 2/3 dell'intero fabbricato in costruzione composto da .... mq ... e due box in costruzione, mq .. .
Il valore finale dichiarato al 17/11/2003 è stato rettificato da euro 48.000,00 a euro 109.962,00 in seguito a stima eseguita dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio.
Per la determinazione del valore del fabbricato euro 65.815,00 (2/3) ed il valore dei 2 box in euro 43.77,00 (2/3) si è tenuto conto della costruzione, della consistenza, dei prezzi di mercato praticati nella zona per cespiti similari.'
Solo per inciso il valore indicato per i box è esposto in modo evidentemente errato, facendo la sottrazione dovrebbe essere pari a 44.147,00 (ma questo numero non aiuta a comprende quale sia stato l'errore materiale di esposizione del dato) (Segue la determinazione delle maggiori imposte e sanzioni).
Dovendo fare ricorso ritiene sufficiente, per un esito probabilmente favorevole al contribuente, fondare il ricorso sulla mancanza di motivazione?
Oppure ci consiglia di allegare anche documenti comprovati un valore diverso e quali possono essere realmente determinanti? (ci passi il termine 'determinanti', sappiamo che non c'è nulla di certo in un processo tributario).
Ancora: Grazie.
Pertanto, Le consiglio di sollevare tutte le eccezioni di diritto e di merito necessarie a supportare le tesi difensive, allegando anche i documenti indispensabili per la soluzione della controversia, tenuto altresì conto che è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in sede di appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546 cit..