10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
L'art. 11, comma 1, della legge n. 289 del 27/12/2002 prevede, ai fini delle imposte di registro, nonchè delle altre imposte indirette, che i valori dichiarati sono definiti, ad istanza del contribuente, con l'aumento del 25% del valore dichiarato, senza fare alcun riferimento alle maggiori imposte da pagare, a differenza di quanto, invece, previsto tassativamente dal successivo comma 1-bis, dove si prevede il pagamento delle maggiori imposte.
Secondo me, quindi, dall'interpretazione letterale della suddetta norma non si rileva la condizione del pagamento di una maggiore imposta, a differenza di quanto previsto nel diverso caso disciplinato dal successivo comma 1-bis del citato art. 11.
Invece, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 (punto 7.1.6), prevede il pagamento di maggiori imposte sia nelle ipotesi di cui al comma 1 sia nelle ipotesi di cui al comma 1-bis sopra citati.
Definizione agevolata art. 11 (Finanziaria 2003)
n
n.
225 - 02/09/2004
Quesito
E' possibile accedere alla definizione agevolata ai sensi dell'art.11 quando aumentando il 25% del valore det terreno non c'è imposta da versare, o meglio è uguale a quella già versata al tempo della registrazione dell'atto?
Secondo me, quindi, dall'interpretazione letterale della suddetta norma non si rileva la condizione del pagamento di una maggiore imposta, a differenza di quanto previsto nel diverso caso disciplinato dal successivo comma 1-bis del citato art. 11.
Invece, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 (punto 7.1.6), prevede il pagamento di maggiori imposte sia nelle ipotesi di cui al comma 1 sia nelle ipotesi di cui al comma 1-bis sopra citati.