3.4.1 Contenuto del contratto di locazione del posto barca
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

3.4.1 Contenuto del contratto di locazione del posto barca

3.4.1 Contenuto del contratto di locazione del posto barca Nell'atto di concessione tra Demanio marittimo ed il concessionario può intercorrere anziché un diritto reale di superficie, un contratto di tipo obbligatorio

Nell'atto di concessione tra Demanio marittimo ed il concessionario può intercorrere anziché un diritto reale di superficie, un contratto di tipo obbligatorio avente un contenuto assimilabile a quello della locazione. In tal caso non si configura ovviamente alcuna proprietà superficiaria, rimanendo invece la piena proprietà delle opere portuali al Demanio marittimo. Conseguentemente il concessionario non potrà a sua volta trasferire la proprietà superficiaria a terzi. Un altro caso di utilizzo di tale contratto può verificarsi quando, al termine del periodo di concessione, la proprietà del porto turistico torna al Demanio marittimo il quale può decidere di affittarlo ad un concessionario. In questo caso il concessionario, se a ciò autorizzato, può soltanto sub-locare i posti barca a terzi. Un'altra fattispecie è quella di un concessionario gestore del porto turistico che, pur avendo la proprietà superficiaria dei posti barca, anziché cederli si limiti a darli in affitto a terzi. Abbiamo già visto come il contratto di ormeggio, nella sua struttura più essenziale, ricomprenda in sè anche il contenuto del contratto di locazione e come, del resto, nulla impedisca che venga stipulato un contratto di locazione separatamente dal contratto d'ormeggio. Per quanto riguarda i posti barca la stipulazione di un solo contratto di ormeggio resta naturalmente l'ipotesi più semplice e allo stesso tempo la più flessibile. Diversa è viceversa la situazione per le opere a terra facenti parte del porto turistico, per esse ovviamente non è utilizzabile il contratto di ormeggio dovendosi invece necessariamente ricorrere al contratto di locazione. In proposito occorre innanzi tutto distinguere tra la disciplina generale che il Codice Civile detta in materia di locazione281 e la disciplina prevista dalla legge speciale sugli immobili urbani ad uso non abitativo e ad uso abitativo. Quest'ultima legge non torna certamente applicabile ai contratti di locazione di posti barca, ma deve essere applicata in materia di locazione di immobili ad uso abitativo (ad esempio appartamenti) e ad uso non abitativo (ad esempio alberghi, negozi, capannoni, etc.) ricompresi nell'area del porto turistico. In relazione alla norma che pone un termine di durata massima trentennale per la locazione283 essa è senz'altro in vigore sia per il contratto di locazione di opere a terra che per quello relativo ai posti barca. Tale termine è infatti stabilito dalla disciplina generale del contratto di locazione prevista dal codice civile, e non dalla legge speciale riferita ai soli "immobili urbani".

 

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