1.1.1 I mezzi per la navigazione
da diporto
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1.1.1 I mezzi per la navigazione
da diporto
1.1.1 I mezzi per la navigazione
da diporto
Sabato 10 Ottobre 2009
Il Codice sulla Nautica da Diporto
di recente emanazione definisce
la navigazione da diporto come quella
effettuata in acque marittime o interne
a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di
lucro.
Per quanto riguarda i mezzi per la navigazione
da diporto occorre distinguere tra
quelli che vengono utilizzati per uso privato
e quelli che vengono utilizzati per uso
commerciale.
L'uso privato dei mezzi per la navigazione
da diporto si determina quando una unità
da diporto è utilizzata per una navigazione
in acque marittime o interne a scopi
sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
L'uso commerciale dei mezzi per
la navigazione da diporto si determina
quando un'unità da diporto è utilizzata
per fini di lucro:
. come oggetto di contratti di locazione
e di noleggio;
. per l'insegnamento professionale della
navigazione da diporto;
. come unità appoggio utilizzata da centri
di immersione e di addestramento
subacqueo per i praticanti immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo
.
Naturalmente la distinzione tra uso
privato ed uso commerciale dei mezzi
di navigazione è di fondamentale
importanza per stabilire il regime applicabile
da un punto di vista civilistico,
amministrativo e fiscale.La classificazione dei mezzi destinati
alla navigazione da diporto va fatta
sulla base delle seguenti definizioni
previste per legge.
. "unità da diporto": sono tutte le costruzioni
di qualunque tipo e con qualunque
mezzo di propulsione destinate alla
navigazione da diporto;
. "navi da diporto": sono le unità con scafo
di lunghezza superiore a 24 metri;
. "imbarcazioni da diporto": sono le unità
con scafo di lunghezza da 10 a 24
metri;
. "natanti da diporto": sono le unità a remi
o motorizzate con scafo di lunghezza
pari o inferiore ai 10 metri .
La misurazione delle unità da diporto
agli effetti di cui sopra deve essere
effettuata secondo gli standard armonizzati
previsti dalla legislazione dell'Unione
Europea.
Nel corso della trattazione dei vari argomenti
esaminati in questa pubblicazione
ci atterremo al significato tecnico
dei termini suddetti.
Utilizzeremo quindi il termine unità
da diporto per indicare ogni tipo di mezzo
atto alla navigazione.
Con il termine "navi da diporto" ci riferiremo
alle unità da diporto, sia a motore
che a vela, oltre i 24 metri di lunghezza,
fatta eccezione per le navi che, essendo
destinate al noleggio per attività turistiche,
sono iscritte nel cosiddetto Registro
Internazionale. Per queste ultime useremo
il termine di "yacht commerciali".
Con il termine "imbarcazioni da diporto" ricomprenderemo
tutte le unità da diporto tra
i 10 e i 24 metri, sia a motore che a vela. Con il termine "natante da diporto"
intenderemo tutte le unità da diporto di
lunghezza inferiore ai 10 metri, usate sia
in acque marittime che in acque interne, sia
a motore che a vela, nonché tutte le barche
a remi. Rientrano in questa denominazione
anche le unità più piccole denominate,
a titolo di esempio, jole, pattini, sandolini,
mosconi, pedalò, tavole a vela, come
pure gli acqua scooter o moto d'acqua.
La navigazione da diporto è regolata
dal Codice sulla Nautica da Diporto.
Per quanto non previsto dal detto codice
si applicano le leggi, i regolamenti
e gli usi di riferimento, ovvero, in mancanza
il Codice della Navigazione con le relative
norme attuative nonché la legislazione
speciale in materia di nautica da diporto.
Viceversa il Codice sulla Nautica da Diporto
non si applica agli yacht commerciali
ai quali torna esclusivamente applicabile
il Codice della Navigazione con le relative
norme attuative nonché la legislazione
speciale in materia di navi commerciali
ove non specificamente derogata.