2.1.2 Il contenuto del contratto di locazione finanziaria (leasing) di unità da diporto
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

2.1.2 Il contenuto del contratto di locazione finanziaria (leasing) di unità da diporto

2.1.2 Il contenuto del contratto di locazione finanziaria (leasing) di unità da diporto Il contratto di locazione finanziaria (leasing) non è definito dal Codice Civile.

Il contratto di locazione finanziaria (leasing) non è definito dal Codice Civile. Esso pur avendo alcuni elementi in comune con il contratto di locazione, si differenzia nettamente da questo, oltre che per varie peculiarità giuridiche, anche in relazione ad una diversa funzione economica. Tuttavia, da un punto di vista civilistico si applicano, ove non incompatibili, le disposizioni relative al contratto di locazione. Mediante il contratto di locazione finanziaria di un'unità da diporto, una società di leasing (locatore) acquista un'unità da diporto prescelta dal cliente (conduttore o utilizzatore) e gliela dà in uso per un determinato periodo di tempo verso il pagamento di un canone periodico. Dopo il versamento dell'ultimo canone l'utilizzatore ha la facoltà di riscattare l'unità da diporto versando un corrispettivo predeterminato oppure può recedere dal contratto non riscattando il bene che rimane in questo caso di proprietà della società di leasing. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto. Il contratto di locazione finanziaria delle imbarcazioni e delle navi da diporto al pari di quello di semplice locazione, deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o in copia conforme. In caso di violazione di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà. In nessun caso è obbligata al pagamento delle sanzioni la società di leasing che giuridicamente è proprietaria dell'unità da diporto. Per quanto riguarda la responsabilità civile, l'utilizzatore dell'unità da diporto presa in locazione finanziaria è responsabile in solido con il conducente, mentre, come nel caso precedente, non è in alcun modo responsabile la società di leasing. Nella sostanza il contratto di locazione finanziaria ha la natura di un finanziamento concesso dalla società di leasing all'utilizzatore per fargli ottenere l'uso di un bene che tuttavia giuridicamente rimane di proprietà della società di leasing stessa fino all'eventuale riscatto finale da parte dell'utilizzatore che determina la cessione del bene.

 

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