1.4.3 Le dotazioni e le provviste di bordo nella nautica da diporto
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

1.4.3 Le dotazioni e le provviste di bordo nella nautica da diporto

1.4.3 Le dotazioni e le provviste di bordo nella nautica da diporto Unità da diporto sono quelle destinate alla navigazione a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine commerciale.

Unità da diporto sono quelle destinate alla navigazione a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine commerciale. Per la nautica da diporto i beni che costituiscono dotazioni e forniture di bordo sono normalmente assoggettati ad IVA con l'applicazione dell'aliquota propria a ciascuno di essi. Infatti per essi non opera il regime di non imponibilità previsto dalla legge per l'attività marittima commerciale. Inoltre, conformemente alle norme comunitarie, dal 1° luglio 1990 è stata abrogata la norma transitoria che consentiva di esentare dal tributo le cessioni di beni destinati a dotazione e fornitura di bordo di unità da diporto in partenza dal territorio nazionale. Dato che dal concetto di diporto è escluso il fine commerciale, quando le unità da diporto sono adibite al noleggio diventano mezzi destinati all'esercizio di attività commerciali, con conseguente assoggettamento a tutti gli obblighi anche fiscali posti in capo agli operatori commerciali. Quindi, per l'acquisto di dotazioni e forniture di bordo, diviene operante anche per le unità da diporto noleggiate il regime di non imponibilità. Come ribadito in più occasioni dall'Amministrazione Finanziaria, con il contratto di noleggio (a differenza del contratto di locazione) il noleggiante mantiene la conduzione tecnica dell'imbarcazione, che, seppure utilizzata dal noleggiatore a fini sportivi o ricreativi, conserva per il proprietario un impiego di natura commerciale. È opportuno sottolineare tuttavia che la mera gestione di unità da diporto da parte di società od enti che determini un godimento gratuito o un corrispettivo di favore per i soci o i loro familiari (cosiddette società di comodo), per presunzione di legge non costituisce esercizio di attività commerciale. La società assume la veste di consumatore finale, senza possibilità di detrazione e senza obbligo di imposizione IVA.

 

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