QUANDO SI ACQUISTANO (O SI E' ASSEGNATARI DI) IMMOBILI RISTRUTTURATI
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

QUANDO SI ACQUISTANO (O SI E' ASSEGNATARI DI) IMMOBILI RISTRUTTURATI

E' possibile fruire della detrazione Irpef del 36% per gli interventi riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative

E' possibile fruire della detrazione Irpef del 36% per gli interventi riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006.
In questo caso, l'acquirente o l'assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36% calcolata - indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti - sull'ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l'importo massimo di 48.000 euro e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
È consentito beneficiare della detrazione anche per l'importo versato in acconto a condizione che venga stipulato un compromesso di vendita degli immobili, debitamente registrato presso l'Ufficio locale competente.
Resta fermo che anche nel caso di stipula del Compromesso il rogito deve avvenire entro il 30 giugno 2006.

"L'ACQUIRENTE O L'ASSEGNATARIO HA DIRITTO ALLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% CALCOLATA - INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI - SULL'AMMONTARE FORFETARIO PARI AL 25% DEL PREZZO DI VENDITA O DI ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE, RISULTANTE DALL'ATTO DI ACQUISTO O DI ASSEGNAZIONE"

La detrazione Irpef del 36 % si applica alle seguenti condizioni:

- l'acquisto o l'assegnazione dell'immobile deve avvenire entro il 30 giugno 2006.
Il termine "immobile" deve essere inteso come singola unità immobiliare e l'agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione;

- l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro o di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, riguardanti l'intero edificio.
La norma agevolativa trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l'intero fabbricato (e non solo una parte di esso, magari rilevante);

- i suddetti lavori devono essere eseguiti dall'impresa entro il 31 dicembre 2005.
L'agevolazione spetta a condizione che i lavori di recupero siano stati interamente realizzati successivamente al 1° gennaio 1998.
Per fruire di questa particolare agevolazione non sono necessarie né la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara né l'effettuazione dei pagamenti mediante bonifico
bancario.

"PER FRUIRE DI QUESTA PARTICOLARE AGEVOLAZIONE NON SONO NECESSARIE NÉ LA TRASMISSIONE DEL MODULO DI COMUNICAZIONE AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA NÉ L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI MEDIANTE BONIFICO BANCARIO."

 

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