Quanto spetta
L'indennità di congedo parentale è pari al 30% della retribuzione media glo- bale giornaliera .< calcolata con gli stessi criteri previsti per il congedo di ma- ternità) , ed è concessa: . senza limiti di reddito, per un periodo di astensione facoltativa di massimo sei mesi complessivi tra i genitori; - per i genitori
L'indennità di congedo parentale è pari al 30% della retribuzione media glo- bale giornaliera .< calcolata con gli stessi criteri previsti per il congedo di ma- ternità) , ed è concessa:
. senza limiti di reddito, per un periodo di astensione facoltativa di massimo sei mesi complessivi tra i genitori;
- per i genitori biologici fino al giorno (compreso) del compimento del terzo anno di età del bambino;
- per i genitori adottivi o affidatari di bambini al di sotto dei sei anni fino al giorno del compimento del sesto anno di età. Dopo il compimento dei sei anni e fino all'ottavo anno di età il congedo spetta, se richiesto entro i tre anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
- per i genitori adottivi o affidatari, in caso di bambini che al momento dell'adozione o dell'affidamento abbiano un'età compresa tra i sei e i dodici anni, se richiesto entro i tre anni dall'ingresso del bambino in famiglia.
. con limiti di reddito, per periodi superiori a sei mesi, a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (vedi allegato alla guida):
- per i genitori biologici, fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino, dopo che abbiano già usufruito di sei mesi complessivi di astensione entro il terzo anno di età del bambino ed intendano fruire di ulteriori periodi (fino ad un massimo di 10 o 11 mesi), oppure anche per i primi 6 mesi, non richiesti entro i tre anni di età del bambino;
- per i genitori di bambini adottati o affidati al di sotto dei sei anni per i periodi eccedenti i sei mesi, (se il reddito è superiore al limite, il richiedente ha il diritto al congedo non all'indennità);
- per i genitori di bambini adottati o affidati tra i sei e i dodici anni anche per periodi eccedenti i sei mesi, ma solo se il beneficio viene richiesto entro i tre anni dall'ingresso in famiglia (dopo tale termine cessa il diritto sia al congedo sia all'indennità).
L'indennità spetta anche ai genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e gli otto anni per qualsiasi periodo richiesto dopo i tre anni dall'ingresso in famiglia nel caso in cui i redditi siano inferiori al limite di cui sopra (se il reddito eccede i limiti previsti si ha comunque diritto al congedo, non all'indennità).
Il periodo di congedo parentale è valido ai soli fini dell'anzianità di servizio e non per le ferie e le mensilità aggiuntive.
Anche il congedo parentale fino agli otto anni di età del bambino, se avvenuto durante il rapporto di lavoro, dà diritto all'accredito della contribuzione figurativa, utile ai fini della pensione.