Quanto spetta
La prestazione economica di maternità a carico dell'Inps è pari all'80% della retribuzione (per le lavoratrici dipendenti) o del reddito (nel caso delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell'Inps).
La prestazione economica di maternità a carico dell'Inps è pari all'80% della retribuzione (per le lavoratrici dipendenti) o del reddito (nel caso delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell'Inps). In particolare:
. per le impiegate, la retribuzione di riferimento è quella percepita nel periodo mensile immediatamente precedente l'astensione, cui si aggiunge il rateo delle mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima ecc.) diviso per 30 giorni;
. per le operaie e per le apprendiste, la retribuzione di riferimento va divisa per 26 giorni o per il numero dei giorni lavorati, se il mese non è stato interamente lavorato;
. per le lavoratrici domestiche, la retribuzione utilizzata per il calcolo dell'indennità è quella convenzionale sulla quale si pagano i contributi previdenziali (si veda l'esempio riportato nell'allegato alla guida);
. per le disoccupate, ci si riferisce all'ultima mensilità di retribuzione percepita interamente prima dello stato di disoccupazione;
. per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, si fa riferimento alla retribuzione minima giornaliera, imponibile ai fini contributivi, prevista per gli operai agricoli a tempo indeterminato nell'anno precedente la data effettiva del parto;
. per le artigiane e commercianti, la retribuzione di riferimento è data dalla retribuzione minima giornaliera, imponibile ai fini contributivi, dell'anno in corso, prevista per la qualifica di impiegato del rispettivo settore (artigianato o commercio);
. per le lavoratrici parasubordinate l'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile (comprese le festività) in misura pari all'80% di 1/365° del reddito, derivante da attività di collaborazione o di libera professione, utile ai fini contributivi. Ciò nei limiti del massimale annualmente previsto.
Nel caso di collaborazione coordinata o a progetto, viene preso a riferimento il reddito dei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Il reddito cioè che risulta dai versamenti contributivi in favore della lavoratrice, sulla base della dichiarazione del committente.
Nel caso di libere professioniste, viene preso a riferimento, per ciascuno dei mesi, 1/12° del reddito. Il reddito cioè che risulta dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale, relativa all'anno o agli anni in cui sono compresi i dodici mesi.