Eccezioni al divieto di licenziamento
lavoro
10 Ottobre 2009 amministratore

Eccezioni al divieto di licenziamento

Il divieto non è assoluto, poiché la legge prevede eccezioni. E' infatti ammesso il licenziamento nei seguenti casi: . per colpa grave della lavoratrice, considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il divieto non è assoluto, poiché la legge prevede eccezioni. E' infatti ammesso il licenziamento nei seguenti casi:
. per colpa grave della lavoratrice, considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. Se il licenziamento per giusta causa avviene durante i periodi di congedo di maternità, la lavoratrice non perde il diritto al- l'indennità di maternità;
. per cessazione dell'attività aziendale;
. per scadenza dei termini nei contratti a tempo determinato;
. in caso di esito negativo del periodo di prova.

Le addette a lavorazioni stagionali, licenziate per cessazione dell'attività aziendale, hanno diritto, fino al compimento di un anno di vita del bambino, alla precedenza nella riassunzione in caso di ripresa dell'attività stagionale, a meno che non si trovino ad usufruire del periodo di astensione obbligatoria.

 

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