Cartella esattoriale - termini ricorso
n. 231 - 12/09/2004 Quesito Sono musicista classico, e nel 1992 non potei adeguarmi alla Minimum Tax, semplicemente perché non avevo guadagnato quanto che lo Stato presumeva sulla base delle sue tabelle.
n.
231 - 12/09/2004
Quesito
Sono musicista classico, e nel 1992 non potei adeguarmi alla Minimum Tax, semplicemente perché non avevo guadagnato quanto che lo Stato presumeva sulla base delle sue tabelle.
Nel Luglio del 1999 ricevetti la prima cartella esattoriale relativa al '92, e dal momento che la cifra richiesta superava i cinque milioni, dovetti ricorrere a un commercialista per il ricorso, nel 2000.
Poi non seppi più niente per qualche anno, sino a che un mese fa mi è arrivata una cartella con la richiesta di 5600 euro, pena il fermo amministrativo dell'autovettura.
Mi sono mosso in prima persona per capire che ne era stato del mio ricorso, e ho scoperto con disappunto che era stato presentato al centro di accettazione domande, ma non alla Commissione Tributaria, e che ormai i termini per presentarlo erano decaduti.
Per cui, un po' forse per mia inesperienza, penso giustificabile, un po' per gli errori commessi dal mio commercialista, molto meno giustificabili, ora devo pagare una grossa cifra (almeno per me, dato che a seguito di tali persecuzioni fiscali ho chiuso per sempre l'attività di autonomo e sono diventato insegnante statale).
Le chiedo: è vero quello che asseriscono negli uffici del fisco, e cioè che ormai non posso più fare nulla per difendermi?
Non esiste una sede diversa dalla Commissione Tributaria a cui possa appellarmi?
E perché non è stato tenuto in alcun conto il fatto che la prima cartella fu notificata oltre il termine di prescrizione (cinque anni)?
La ringrazio anticipatamente per la Sua cortese attenzione.
In merito al quesito che mi ha posto, Le confermo, purtroppo, quanto Le è stato segnalato dall'ufficio fiscale.
Infatti, avverso la cartella esattoriale doveva essere proposto tempestivo ricorso, rispettando i termini e la procedura di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992; non avendo rispettato le suddette condizioni, la cartella esattoriale si è resa definitiva ed inoppugnabile.