10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
Per contestare la decadenza dei termini per la notifica della cartella esattoriale è necessario notificare il ricorso al concessionario della riscossione; in difetto, il giudice potrà disporre il litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 14 D.gs. n. 546/92.
Per contestare la decadenza dei termini per la notifica della cartella esattoriale è necessario notificare il ricorso al concessionario della riscossione.
n
n.
8 - 03/10/2003
Quesito
La mancata osservanza dell'art. 25 DPR 602/73 nella sua previgente formulazione (4 mesi per la notifica della cartella ad opera del concessiorio per la riscossione) determina la nullità della cartella di pagamento?
Il vizio di che trattasi può essere sollevato anche all'Ente impositore oppure è necessario chiamare in giudizio il concessionario?
Per contestare la decadenza dei termini per la notifica della cartella esattoriale è necessario notificare il ricorso al concessionario della riscossione; in difetto, il giudice potrà disporre il litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 14 D.gs. n. 546/92.