10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 20/12/2004 (punto 5. 1) precisa che 'non possono essere trasferiti crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97 di importo superiore al limite indicato dall'art. 25 citato. Al riguardo si fa presente che tale limite è attualmente fissato in euro 516. 456, 90, considerato che l'originario importo di 500 milioni di lire è stato così modificato ad opera dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388'.
Pertanto, secondo me, anche alla luce di quanto scritto dalla stessa Agenzia, che fa riferimento soltanto al limite di trasferimento del credito utilizzabile in compensazione, il suddetto limite non deve essere considerato in modo onnicomprensivo ma deve essere conteggiato oltre i valori utilizzati per il proprio imponibile dalla società controllata.
Distinti saluti.
Consolidato Nazionale - parte II
n. 1073 - 01/09/2005 Quesito Egregio Dr. Villani, La ringrazio per le repentine risposte alle mie domande (parere: Consolidato Nazionale - parte I). Vorrei sapere ancora se, a fronte di una Sua precedente mail di risposta che riporto di seguito, il limite di trasferimento
n.
1073 - 01/09/2005
Quesito
Egregio Dr. Villani, La ringrazio per le repentine risposte alle mie domande (parere: Consolidato Nazionale - parte I).
Vorrei sapere ancora se, a fronte di una Sua precedente mail di risposta che riporto di seguito, il limite di trasferimento del credito max di euro 516. 465 deve comprendere, oppure essere conteggiato oltre, i valori utilizzati per il proprio imponibile dalla società controllata.
Distinti saluti.
Prov. Milano
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 20/12/2004 (punto 5. 1) precisa che 'non possono essere trasferiti crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97 di importo superiore al limite indicato dall'art. 25 citato. Al riguardo si fa presente che tale limite è attualmente fissato in euro 516. 456, 90, considerato che l'originario importo di 500 milioni di lire è stato così modificato ad opera dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388'.
Pertanto, secondo me, anche alla luce di quanto scritto dalla stessa Agenzia, che fa riferimento soltanto al limite di trasferimento del credito utilizzabile in compensazione, il suddetto limite non deve essere considerato in modo onnicomprensivo ma deve essere conteggiato oltre i valori utilizzati per il proprio imponibile dalla società controllata.
Distinti saluti.