Condoni fiscali - redditi soggetti a tassazione separata
n. 248 - 25/09/2004 Quesito Le illustro la seguente fattispecie chiedendoLe opportuno consiglio: nel 1998 cedo l'unica azienda omettendo di dichiarare la plusvalenza nel mod.
n.
248 - 25/09/2004
Quesito
Le illustro la seguente fattispecie chiedendoLe opportuno consiglio:
nel 1998 cedo l'unica azienda omettendo di dichiarare la plusvalenza nel mod.Unico 1999 che, ai sensi dell'art.16 lett.g del Tuir era, su esplicita opzione, assoggettabile a tassazione separata.
Mi avvalgo nel 2003 dell'art.9 L.289/2000 del 'tombale'.
A fine 2003 ricevo avviso di accertamento relativo al reddito.
Mi reco all'Agenzia esibendo il condono ma, verbalmente, mi obiettano la non valenza trattandosi di reddito a tassazione separata (cfr C.M.12/E del 2003).
Forse erroneamente e per eliminare il problema di un contenzioso decido di avvalermi della riapertura dei termini ex L.350/2003 e presento l'istanza ex art 15 L.289 per la chiusura di lite potenziale.
L'agenzia ora mi comunica il diniego poichè tale riapertura riguarderebbe esclusivamente atti che abbiano competenza per l'anno d'imposta 2002.
Cosa posso fare?
Ringraziando in anticipo per il Suo cortese parere, Le esprimo i miei complimenti per la qualità del 'servizio' che tramite il sito fornisce.
Personalmente, non sono d'accordo con la suddetta rigida interpretazione ministeriale, perchè, secondo me, nelle ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata di cui all'art. 16 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (oggi art. 17, a seguito delle modifiche intervenute con il D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003, a far data dal 1° gennaio 2004), bisogna distinguere nettamente se il contribuente ha fatto o meno l'opzione per la tassazione separata, perchè se la suddetta opzione non è stata esercitata i redditi rientrano nella tassazione ordinaria e non sono più soggetti alla specifica e più conveniente disciplina fiscale della tassazione separata.
Nel caso da Lei prospettato, non avendo esercitato la specifica opzione di cui al vecchio art. 16, comma 2, in riferimento al comma 1, lett. g), è chiaro che il suddetto reddito non può essere tassato separatamente e, di conseguenza, rientrando nella tassazione ordinaria, è coperto totalmente dal condono automatico di cui al citato art. 9, perchè l'ufficio non può procedere ad alcun accertamento in tal senso.
A maggior ragione, era inutile da parte Sua presentare il successivo condono ex art. 15, anche perchè il Suo caso non rientra in quelli tassativamente previsti dalla legge.
In sostanza, Le ribadisco il principio che, secondo me, il riferimento dell'art. 9, comma 1, della legge n. 289/2002, nel senso che non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, deve essere inteso nel senso che effettivamente i suddetti redditi sono soggetti a tassazione separata a seguito della specifica opzione di cui all'art. 16, comma 2, citato; per cui, mancando la suddetta opzione, i suddetti redditi rientrano nella tassazione ordinaria (come, peraltro, avrebbe fatto l'ufficio in sede di accertamento) e, di conseguenza, è a tutti gli effetti valido il condono automatico.
In caso di accertamento da parte dell'ufficio, Le consiglio di proporre tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, facendo presente le eccezioni di cui sopra.
Nel ringraziarLa per i complimenti che ha mi voluto fare per il mio sito, dal quale può trarre tutti i quadri sinottici dei condoni fiscali, Le porgo distinti saluti.