Rottamazione delle cartelle - quale valore ha la data di consegna riportata nella visura - parte I
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Rottamazione delle cartelle - quale valore ha la data di consegna riportata nella visura - parte I

n. 540 - 28/01/2005 Quesito Egr. Avv. Villani, Le sottopongo il seguente caso al fine di valutare il da fare.

n. 540 - 28/01/2005


Quesito
Egr. Avv. Villani, Le sottopongo il seguente caso al fine di valutare il da fare.
Ad un mio cliente è stata notificata una cartella in data 07/12/2004 a seguito controllo formale 36 bis relativa al modello Unico/1998 redditi 1997.
La cartella porta come data di esecutorietà la data del 30/12/2000.
Da una visura fatta presso il Concessionario della Riscossione (al fine di aderire alla c.d. rottamazione delle cartelle) risulta quale data di consegna il 10/12/2001 e per tale motivo non ho potuto beneficiare del condono.
Al riguardo secondo alcuni autori de Il sole 24Ore la cartella dovrebbe essere nulla per due motivi:
1) nel caso di cartella iscritta a ruolo entro il termine 31/12/2000 e consegnata al concessionario nei termini la stessa andava notificata al contribuente entro il 31/05/2001 in quanto allora vigeva il termine di quattro mesi dalla consegna per eseguire la notifica;
2)in caso contrario la cartella sarebbe comunque nulla in quanto consegnata al concessionario oltre il termine decadenziale del 31/12/2000.
Ho trovato sull'argomento diversi pareri e giurisprudenza contrastanti.
Le chiedo, pertanto, quale valore ha la data di consegna riportata nella visura alla luce della ordinanza della Corte Costituzinole n. 352/2004 e della Corte di Cassazione n. 7662/1999 e 3413/2001 le quali hanno interpretato l'art. 17 nel senso che 'il termine fa riferimento eslusivamente per l'iscrizione a ruolo e la consegna all'intendente dei ruoli stessi, di modo che le ulteriori fasi del procediemnto di riscossine, quali la consegna al Concessionario.... possono avvenire anche dopo'.
Cosa mi consiglia, è opportuno che faccia ricorso per eccepire sia la tardiva iscrizione a ruolo, che la tardiva notifica evidenziando altresì la disparità di trattamento tra coloro che hanno potuto rottamare i ruoli (perchè consegnati entro il 30/12/2000) e chi come il mio assistito non ha potuto.
Quali possibiluità di vittoria ci sono?
Grazie anticipatamente per la sua cortese e spero celere risposta, considerati i tempi per il ricorso (scad. 6/02/2005).
Prov. Bari.

Parere Egregio Dottore, in risposta al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.
1) Quanto all'iscrizione a ruolo a seguito di controllo formale ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, l'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. del 26 febbraio 1999, n. 46 (la nuova formulazione si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dall'01 gennaio 1999), stabiliva, espressamente, che l'iscrizione a ruolo delle imposte liquidate in base alla dichiarazione dei contribuenti dovesse avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre, n. 600 (e, quindi, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione e, a seguito di modifica in vigore dall'01 gennaio 1999, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
2) In relazione, poi, alla notifica della cartella di pagamento, è opportuno sottolineare che l'articolo 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, contenente disposizioni in merito al termine di notifica della cartella di pagamento, ha subìto diverse modifiche legislative nel corso del tempo; con specifico riferimento al caso da Lei prospettato Le preciso che per i ruoli consegnati al Concessionario dal 09 giugno 2001 in poi, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 193/2001, non vi è alcun termine entro il quale il medesimo Concessionario deve effettuare la notifica della cartella di pagamento (al riguardo, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21498 del 12 novembre 2004 -in Corriere Tributario IPSOA n. 1/2005, pagg. 39-51-, ha stabilito che il termine di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 602/73 deve riferirsi anche alla fase di notifica della cartella al contribuente; in senso contrario, però, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 352/2004 ha, invece, precisato che il termine di cui all'art. 17 cit. non può riferirsi alla notifica della cartella di pagamento).
3) A titolo puramente informativo, Le preciso che l'art. 11 del D. Lgs. n. 46/1999, per i ruoli consegnati dall'01 luglio 1999 all'08 giugno 2001, stabiliva che la cartella di pagamento doveva essere notificata al contribuente entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna dei ruoli all'esattore.
4) Infine, Le faccio presente che per l'art. 1, comma 424, della Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005, in G.U. del 31/12/2004 - S.O. n. 192), i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973 sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.
In conclusione, tenuto conto della girandola di date e delle caotiche modifiche legislative che sono intervenute nel corso degli anni in tema di liquidazione e riscossione delle imposte, La informo che quanto prima pubblicherò un quadro sinottico sulla materia.
Distinti saluti.

 

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