Riapertura dei termini del condono
n. 106 - 08-04-2004 Quesito Una società, mia assistita, ha subito una verifica della Guardia di Finanza che ha contestato il mancato rilascio di ricevute fiscali per due anni consecutivi.
n.
106 - 08-04-2004
Quesito
Una società, mia assistita, ha subito una verifica della Guardia di Finanza che ha contestato il mancato rilascio di ricevute fiscali per due anni consecutivi.
L'Ufficio IVA ha applicato, per ciascun anno, per la infrazione 1/3 del massimo e per le altre la stessa sanzione ridotta al 15% (il massimo è di £. 1.800.000).
Tali accertamenti, per quanto riguarda tale infrazione, sono stati contestati tramite ricorso ma non sono stati condonati (è stata condonata l'evasione accertata), in quanto tale misura contrastava con quanto emergeva dalla Riunione degli Ispettori Compartimentali del 4, 5, 6, marzo 1992.
Ora il problema si ripropone con la riapertura dei termini del condono.
Sulla base della nuova legislazione sulle sanzioni, si può supporre una richiesta di pagamento inferiore al 30% prevista dalla Legge sul condono?
In attesa d'un Vostro quanto autorevole quanto graditissimo parere invio, distinti saluti.
Per poter, infatti, addivenire ad una chiara, quanto mai lineare soluzione, avrei, indubbiamente, bisogno di dati più puntuali e precisi.
Orbene, fatta tale breve premessa, in merito al quesito suesposto, Le comunico quanto segue:
1) da quanto riferitomi, avendo condonato l'evasione accertata, rimane in piedi la lite riguardante le relative sanzioni contestate.
Infatti, la legge del 27 dicembre 2002 n. 289 ha previsto, all'articolo 16, la possibilità di definire le liti fiscali pendenti.
La definizione può essere effettuata mediante il pagamento entro il 16 aprile 2004 (termine così prorogato dall'art. 23-decies della legge 27 febbraio 2004, n. 47, in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2004) di una somma pari a 150 €, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 €; ovvero, per le liti di importo superiore, di una somma pari al 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria; al 50% di detto valore, in caso di soccombenza del contribuente; e al 30%, nel caso in cui la lite penda ancora in primo grado e non sia stata resa alcuna pronuncia sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
Riguardo, poi, la situazione in esame, la Circolare Ministeriale del 21 febbraio 2003, n. 12/E è molto chiara nel precisare (paragrafo 11.3.8) che sono definibili le sanzioni collegate a un tributo non più in contestazione.
Infatti, la controversia relativa alle sole sanzioni è da considerare, a tutti gli effetti, autonoma.
Orbene, alla luce della normativa suesposta, essendo ancora in corso il procedimento relativo alle sole sanzioni (essendo stata, probabilmente in virtù di vecchi condoni, condonata solo l'imposta contestata), il contribuente può definire la situazione pendente, avvalendosi dell'art. 16 della legge 289/2002, versando entro il 16 aprile 2004 il 30% del valore della lite (individuato nella somma delle sanzioni), poiché dal quesito posto non è dato sapere se alcuna pronuncia ci sia stata in merito.
2) Se non si dovesse addivenire alla soluzione di cui sopra e, di conseguenza, il procedimento pendente dovesse fare il suo corso, appare opportuno capire, alla luce della nuova normativa in tema di sanzioni (D. Lgs. del 18 dicembre 1997, nn. 471-472), quale sarebbe la legge applicabile al caso di specie.
Da quanto è possibile evincere dal quesito, la sanzione irrogata, per la contestazione in esame, era disciplinata dall'art. 8 della legge n. 249 del 1976, modificato dalla legge n. 71 del 1980, per il quale la mancata emissione della ricevuta è punita con una pena pecuniaria da £. 400.000 a £. 1.800.000.
L'art. 6, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1982 n. 697, poi, per temperare il cumulo materiale, in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, prevedeva la possibile applicazione della pena pecuniaria pari ad un terzo del massimo della sanzione irrogabile per una sola violazione, aumentata del 15% per le altre violazioni, nel caso di identici illeciti commessi in esecuzione della medesima risoluzione (per medesima risoluzione deve intendersi una deliberazione generica iniziale preordinata ad uno stesso scopo, la quale viene meno quando l'elemento teleologico, che aveva guidato l'azione iniziale, si allontana completamente, rompendo l'identità e l'unità del disegno criminoso).
Esempio:
£. 1.800.000 x 1/3 = £. 600.000 (applicazione della pena pecuniaria pari ad un terzo del massimo della sanzione applicabile);
£. 600.000 x 15% x Y (Y = numero delle sanzioni contestate).
La nuova normativa, invece, disciplina la mancata emissione di ricevute fiscali con l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471 che, nella sua originaria formulazione, comminava la sanzione pari al 15% dell'importo non documentato. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3 del decreto legislativo n. 203/1998, la sanzione prevista dalla norma in commento è oggi pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di lire un milione (€ 516,46, così come previsto dal successivo comma 4).
Esempio:
- importo dell'imposta non documentato: pari a € 10.000;
- la sanzione irrogata sarà: pari a € 10.000.
Le sanzioni suddette, inoltre, saranno ulteriormente aggravate dalle disposizioni sancite dall'articolo 12, rubricato "concorso di violazioni e continuazione", del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e precisamente dal secondo e dal quinto comma che, rispettivamente, prevedono:
a) l'applicazione di una sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, per chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;
b) l'applicazione della sanzione base aumentata dalla metà al triplo, quando violazioni della stessa indole sono commesse in periodi di imposta diversi.
Quindi:
-sanzione base: € 10.000,00;
-aumento di un quarto (presupponendo l'applicazione dell'aumento minimo): € 2.500,00;
TOTALE € 12.500,00;
- aumento del 50% (presupponendo l'applicazione dell'aumento minimo): € 6.250,00;
TOTALE € 18.750,00.
Fatto un parallelo tra la vecchia e la nuova disciplina, bisogna poi fare una distinzione a seconda che il fatto sia stato commesso entro il 31/12/1998 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 472/1997).
Secondo l'art. 3 del predetto decreto, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile; se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento "definitivo", il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
Inoltre, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto "definitivo".
Ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 472/97, le disposizioni dello stesso decreto, ivi comprese quelle del succitato art. 3, si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 1° aprile 1998 (quindi, in caso di procedimento "in corso" alla predetta data, le norme dell'art. 3 si applicano anche se, al 1° aprile 1998, la violazione è stata contestata o la sanzione è stata irrogata).
Orbene, alla luce delle considerazioni suesposte, ritenendosi applicabili le norme dell'art. 3 suddetto, essendo il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non definitivo per procedimento ancora in corso, sarà applicabile (dopo gli opportuni calcoli suesposti), la legge che risulterà più favorevole al contribuente.