10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, secondo me, nel caso di specie è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso perchè non tassativamente escluso dalla normativa dei condoni.
Inoltre, in base allo stesso concetto, che cioè l'ipotesi di decadenza deve essere tassativamente prevista dalla legge, poichè l'art. 9-bis della legge n. 289 del 27/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni non prevede la suddetta ipotesi, il mancato pagamento del condono non fa perdere validità al condono stesso ma autorizza l'Ufficio all'iscrizione a ruolo successiva, con la relativa pena pecuniaria ed i relativi interessi.
L'istituto del ravvedimento operoso non è tassativamente escluso dalla normativa dei condono
n. 393 - 02/12/2004 Quesito Una società che ha aderito al condono ai sensi dell'art.9 bis della Legge n.289/2002 (definizione di omessi e ritardati versamenti) non ha ancora pagato la rata scaduta nel mese di ottobre
n.
393 - 02/12/2004
Quesito
Una società che ha aderito al condono ai sensi dell'art.9 bis della Legge n.289/2002 (definizione di omessi e ritardati versamenti) non ha ancora pagato la rata scaduta nel mese di ottobre 2004, ma intende farlo al piu' presto.
Si chiede se puo' effettuare il ravvedimento operoso della rata non ancora pagata o se deve attendere, in base alle circolari ministeriali, l'iscrizione a ruolo di quanto non versato.
Si chiede, inoltre, se il condono perde la sua validità ovvero resta comunque efficace.
Grazie.
Inoltre, in base allo stesso concetto, che cioè l'ipotesi di decadenza deve essere tassativamente prevista dalla legge, poichè l'art. 9-bis della legge n. 289 del 27/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni non prevede la suddetta ipotesi, il mancato pagamento del condono non fa perdere validità al condono stesso ma autorizza l'Ufficio all'iscrizione a ruolo successiva, con la relativa pena pecuniaria ed i relativi interessi.