Per la definizione delle questioni fiscali è determinante il comportamento in buona fede tenuto dal contribuente
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Per la definizione delle questioni fiscali è determinante il comportamento in buona fede tenuto dal contribuente

n. 421 - 10/12/2004 Quesito Le sarei grata se volesse cortesemente esprimere un parere in merito alla situazione che le descrivo. Una Srl aderisce al condono per l'art 8 e per l'art 9. Trasmette il 27/05/2004 le dichiarazioni tramite intermediario, inviando n.2 file con codifica e protocollo

n. 421 - 10/12/2004


Quesito
Le sarei grata se volesse cortesemente esprimere un parere in merito alla situazione che le descrivo.
Una Srl aderisce al condono per l'art 8 e per l'art 9.
Trasmette il 27/05/2004 le dichiarazioni tramite intermediario, inviando n.2 file con codifica e protocollo diversi, l'intermediario rinomina i file li trasmette all'agenzia delle entrate alla quale però risultano due invii, due protocolli 4052709353924923 e 04052709352123907 ma lo stesso contenuto, in pratica manca all'agenzia delle entrate la dich. per l'art. 9.
La società ha provveduto regolarmente al pagamento delle rate scadenti per entrambi i condoni, e in data 27/07/2004 tramite l'intermediario ha di nuovo inviato il file mancante.
Ora l'agenzia delle entrate decide di riaprire un procedimento in relazione all'anno oggetto del condono in quanto ha dichiarato la srl decaduta dal beneficio.
Mi chiedevo se lo statuto del contribuente che tutela la buona fede (incontestabile in caso di condono), la volontà del condono espressa con il pagamento, il fatto che in sede di chiusura del primo accertamento i verbalizzanti hanno in ogni caso provveduto a trattenere una copia (cartacea) della dichiarazione di condono, possano in qualche modo agevolare una soluzione positiva per il contribuente.
La ringrazio anticipatamente e spero in una sua risposta.

Parere Innanzitutto, Le rispondo a distanza di giorni perchè solo oggi ho ricevuto la Sua richiesta di parere, in quanto erroneamente indirizzata ad una mia collaboratrice che oggi non frequenta più lo studio; in ogni caso, d'ora in poi, per qualsiasi ulteriore richiesta di parere, dovrà indirizzare il tutto ai seguenti indirizzi: - avvocato@studiotributariovillani.it; - parere@studiotributariovillani.it.
Per quanto riguarda il parere richiesto, Le confermo che la validità della domanda di condono dipende esclusivamente dall'effettivo pagamento delle somme richieste, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 289 del 27/12/2002, e come ho più volte chiarito nei miei articoli e nei quadri sinottici sui condoni fiscali, che può interamente scaricare dal mio sito (Quadri sinottici).
Oltretutto, anche alla luce dei principi della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente, così come previsti dall'art. 10 della Legge n. 212 del 27/07/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), per la definizione delle questioni fiscali è determinante il comportamento in buona fede tenuto dal contribuente stesso, come nel caso da Lei prospettato.
Nello scusarmi per l'involontario ritardo nella risposta, Le porgo distinti saluti.

 

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