Proroghe ai condoni fiscali - parte I
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Proroghe ai condoni fiscali - parte I

n. 146 - 14/05/2004 Quesito Vorrei sapere se le sembra giusto che per l'art. 12 della 289/02 sia stato adottato un criterio discriminante relativamente ai soggetti che hanno adempiuto al pagamento dell'80% prima e dopo il 25/6/2003.

n. 146 - 14/05/2004


Quesito
Vorrei sapere se le sembra giusto che per l'art. 12 della 289/02 sia stato adottato un criterio discriminante relativamente ai soggetti che hanno adempiuto al pagamento dell'80% prima e dopo il 25/6/2003.
Io che ho adempiuto al pagamento nel Maggio del 2003 nella misura dell'80% del debito propostomi dal Concessionario, ho diligentemente guardato lo scadenziario del sito dell'Agenzia delle Entrate (a tutt'oggi non ancora aggiornato a riguardo), non ho versare il residuo del 20% credendo che i benefici della proroga valessero per tutti i contribuenti, posso ancora sperare in qualche nuova disposizione?

Parere In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.
In effetti, le continue proroghe ai condoni fiscali hanno creato e stanno creando confusione e disorientamento tra i professionisti ed i contribuenti, in quanto il legislatore in questa materia ha voluto totalmente ignorare i prinicipi dello Statuto del Contribuente circa la chiarezza e la comprensibilità della normativa fiscale.
Infatti, con l'ultima proroga, per quanto riguarda l'art. 12 della legge n. 289/02, è stato prorogato il termine per sottoscrivere l'atto di definizione con cui ci si impegna verso il concessionario a valersi della definizione agevolata con il pagamento del forfait del 25%, pagando contestualmente almeno l'80% delle somme dovute; in ogni caso, rimaneva fermo il termine del 16 aprile 2004 per il pagamento del residuo.
In sostanza, entro il 16 aprile si doveva pagare l'intero importo dovuto.
Soltanto per i contribuenti che non avevano eseguito, al 25 giugno 2003, alcun versamento, il residuo importo potrà essere versato entro il 18 aprile 2005, maggiorato degli interessi legali a partire dal 17 ottobre 2003.
Indubbiamente, questa situazione allucinante, che crea incomprensibili disparità di trattamento costituzionalmente censurabili, in quanto penalizza chi sino ad allora aveva scrupolosamente rispettato la norma, potrà essere contestata in sede contenziosa.

 

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