Recenti modifiche ai condoni fiscali - la sospensione dei termini per i ricorsi. assurdi legislativi. Due possibilità per chi ha in mano un avviso i cui termini di impugnazione 'sarebbero' (secondo la norma) scaduti
n. 6 - 24/09/2003 Quesito In merito all'articolo pubblicato sul Vostro sito, intitolato 'Recenti modifiche ai condoni fiscali - la sospensione dei termini per i ricorsi.
n. 6 - 24/09/2003
Quesito
In merito all'articolo pubblicato sul Vostro sito, intitolato 'Recenti modifiche ai condoni fiscali - la sospensione dei termini per i ricorsi. assurdi legislativi'.
Riscontro puntualmente le conclusioni da Voi evidenziate circa lo 'sconcertante' abuso legislativo perpetrato nei confronti del contribuente e dello Statuto (L.212/2000).
Nel caso fosse confermata la disposizione prevista dall'art.1, comma 2 sexies, legge 212/2003, mi sembra di concludere che rimangano due possibilità per chi ha in mano un avviso i cui termini di impugnazione 'sarebbero' (secondo la norma) scaduti:
- la prima è essere quella di pagare le somme previste dal condono e poi fare ricorso (solve et repete?): è una possibilità concreta? e poi per gli accertamenti con importi elevati, basterà pagare i 3.000 euro di prima rata per poter accedere alla possibilità di ricorso?
- la seconda possibilità è quella di non pagare e presentare ricorso: sicuramente lo stesso verrà dichiarato inamissibile con decreto del PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE, e quindi si farà reclamo al collegio e successivamente si potrà impugnare la sentenza di conferma di inammissibilità per altri due gradi di giudizio (magari aspettando eventuali declarazioni di incostituzionalità della norma o eventuali dietro front del Ministero).