10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
L'art. 16, comma 3, lett. c), della Legge n. 289 del 27/12/2002 stabilisce che, in caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite, come ho più volte precisato nei miei quadri sinottici sui condoni fiscali, che può interamente scaricare dal mio sito (Quadri sinottici).
Nel caso da Lei prospettato, poichè trattasi di contestazione relativa alle sole sanzioni e non ad avvisi di accertamento, il valore della lite per il condono è riferito soltanto alle sanzioni, in quanto applicate indipendentemente dal recupero di maggiori imposte.
In ogni caso, Le devo segnalare il diverso orientamento ministeriale che l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 (punto 11.3.4, pagg. 197 e 198), ha espresso in proposito, escludendo l'applicazione del succitato art. 16 nelle ipotesi di omesso versamento dei tributi.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, il recupero delle predette imposte non versate non costituisce atto impositivo che presuppone la rettifica della dichiarazione, ma atto di mera riscossione di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione; tesi, questa, che non condivido assolutamente, anche alla luce della recente sentenza n. 4 del 25 marzo 2004 della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Sez. 3 - (in G.T. Rivista di Giurisprudenza Tributaria IPSOA n. 9/2004, pagg. 864-869).
Liti fiscali pendenti - ipotesi ai fini della determinazione del valore della lite
n. 438 - 15/12/2004 Quesito La legge 289/2002 art. 16 in materia di liti fiscali pendenti ha previsto solo due ipotesi ai fini della determinazione del valore della lite: lite avente ad oggetto
n.
438 - 15/12/2004
Quesito
La legge 289/2002 art. 16 in materia di liti fiscali pendenti ha previsto solo due ipotesi ai fini della determinazione del valore della lite:
lite avente ad oggetto tributo + interessi ed indennità di mora e liti avente ad oggetto sanzioni formali non collegate al tributo.
Come si doveva quindi determinare il valore della lite nel caso in cui la stessa avente ad oggetto sanzioni per ritardato versamento di tributi, nonchè interessi ed indennità di mora sul predetto ritardo?
E' molto urgente, grazie.
Prov. Asti
Nel caso da Lei prospettato, poichè trattasi di contestazione relativa alle sole sanzioni e non ad avvisi di accertamento, il valore della lite per il condono è riferito soltanto alle sanzioni, in quanto applicate indipendentemente dal recupero di maggiori imposte.
In ogni caso, Le devo segnalare il diverso orientamento ministeriale che l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 (punto 11.3.4, pagg. 197 e 198), ha espresso in proposito, escludendo l'applicazione del succitato art. 16 nelle ipotesi di omesso versamento dei tributi.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, il recupero delle predette imposte non versate non costituisce atto impositivo che presuppone la rettifica della dichiarazione, ma atto di mera riscossione di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione; tesi, questa, che non condivido assolutamente, anche alla luce della recente sentenza n. 4 del 25 marzo 2004 della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Sez. 3 - (in G.T. Rivista di Giurisprudenza Tributaria IPSOA n. 9/2004, pagg. 864-869).