10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
Nel caso da Lei prospettato, ultimamente, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 41/E del 17 settembre 2004 (Italia Oggi di sabato 18 settembre 2004, pag. 32), ha precisato che il competente ufficio non deve procedere alla cancellazione dell'ipoteca fino a quando non avrà accertato la regolarità e la chiusura della lite e l'integrale pagamento di quanto dovuto con il condono fiscale.
In ogni caso, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, resta comunque salva per l'ufficio la facoltà, anteriormente all'integrale pagamento delle rate di condono trimestrali, di valutare caso per caso la sopravvenienza di elementi idonei a giustificare la revoca o la modifica dei provvedimenti cautelari adottati nell'esercizio dei propri poteri discrezionali.
Personalmente, non concordo con la rigida interpretazione sopra esposta, perchè, in ogni caso, l'ufficio, su specifica istanza della parte, deve procedere alla riduzione dell'ipoteca almeno nella misura delle somme già pagate con il condono fiscale, per evitare un inutile danno al contribuente.
Riduzione dell'ipoteca per i ruoli condonati
n. 300 - 18/10/2004 Quesito Ho ricevuto comunicazione di iscrizione di ipoteca (ex art. 77 DPR 602/73) per diversi ruoli alcuni dei quali condonati.
n.
300 - 18/10/2004
Quesito
Ho ricevuto comunicazione di iscrizione di ipoteca (ex art. 77 DPR 602/73) per diversi ruoli alcuni dei quali condonati.
Il concessionario ha l'obbligo di cancellazione dell'ipoteca (mi chiedo se l'ipoteca scritta a luglio 2004, nel periodo successivo al condono, è valida senza l'autorizzazione dell'ufficio che ha formato il ruolo)?
In ogni caso posso chiedere al concessionario la riduzione dell'ipoteca per i ruoli condonati?
In ogni caso, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, resta comunque salva per l'ufficio la facoltà, anteriormente all'integrale pagamento delle rate di condono trimestrali, di valutare caso per caso la sopravvenienza di elementi idonei a giustificare la revoca o la modifica dei provvedimenti cautelari adottati nell'esercizio dei propri poteri discrezionali.
Personalmente, non concordo con la rigida interpretazione sopra esposta, perchè, in ogni caso, l'ufficio, su specifica istanza della parte, deve procedere alla riduzione dell'ipoteca almeno nella misura delle somme già pagate con il condono fiscale, per evitare un inutile danno al contribuente.