Condono tombale per il periodo 1997/2001
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Condono tombale per il periodo 1997/2001

n. 103 - 05/04/2004 Quesito Una Sas ha presentato condono tombale per il periodo 1997/2001, sia per le imposte dirette che per l'IVA.

n. 103 - 05/04/2004


Quesito
Una Sas ha presentato condono tombale per il periodo 1997/2001, sia per le imposte dirette che per l'IVA.
Per difetto di coordinamento fra due diversi professionisti, per l'anno 1999, accertato ai fini IVA e ritualmente opposto, ha anche presentato sanatoria per lite pendente.
Si chiede:
1) il condono tombale, comprendendo per il 1999 anche l'IVA, può considerarsi errato e pertanto essere inficiato nel suo complesso (e quindi con esso anche la regolarizzazione delle scritture contabili)?
2) Si può, per effetto dell'ultima proroga, rettificare la prima istanza di condono tombale presentata e chiedere il rimborso di quanto pagato in più, o al limite compensare il maggiore esborso con l'ultima rata da pagare a giugno 2004?
3) E' forse più prudente rettificare comunque l'istanza di condono ed abbandonare quanto pagato in più con la prima istanza di condono tombale?

Parere Con la 'definizione automatica per gli anni pregressi' (cd. condono tombale) prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i contribuenti interessati possono definire in modo automatico tutte le imposte sui redditi e assimilate, nonché anche separatamente l'imposta sul valore aggiunto, con riferimento ai periodi di imposta per i quali i termini di presentazione della dichiarazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002.
La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), precisamente l'art. 2, comma 44, ha esteso la definizione in discorso anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 ottobre 2003.
Occorre sottolineare che le suddette leggi sono espressione di due diversi condoni, anche se per molti versi sovrapposti, che riguardano periodo temporali diversi.
La differenza fondamentale tra le due disposizioni riguarda gli anni potenzialmente interessati dal condono: la proroga dei termini della legge 289/02 riguarda il periodo dal 1997 al 2001, mentre la nuova Finanziaria ha esteso, come suddetto, la sanatoria al periodo d'imposta 2002.
Fatta tale breve premessa, in merito al quesito posto, si precisa quanto segue:
1) L'art. 9, comma 1, della legge 289/2002 dispone che non necessariamente devono essere inclusi i periodi d'imposta per i quali, alla data del primo gennaio 2003, sia stato notificato o comunicato uno degli atti specificati nel comma 14, lettera a), dello stesso articolo, ossia processo verbale di constatazione con esito positivo, avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali è richiesta la preventiva definizione ai sensi degli art. 15 (definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio, dei processi verbali di constatazione) e 16 (chiusura delle liti fiscali pendenti).
In altri termini, la disposizione in commento prevede, quale causa ostativa per l'accesso alla procedura di definizione automatica, la notifica alla data del primo gennaio 2003 di un processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero di un avviso di accertamento, nonché di un invito al contraddittorio previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione di cui all'art. 15. Allo stesso modo, la causa di preclusione indotta dalla presenza di una lite avente ad oggetto un avviso di accertamento, può essere rimossa, qualora la controversia sia stata definita ai sensi dell'art. 16.
Come sancito anche dalla Circolare Ministeriale del 21 febbraio 2003, n.12/E, al paragrafo 3.2, ne consegue che, a seguito dell'avvenuta definizione dei predetti atti, il contribuente può non estendere la definizione ai periodi d'imposta interessati dai medesimi atti e, nello stesso tempo, può optare a ricomprendere, qualora ne abbia interesse, detti periodi nella dichiarazione.
Da tutto ciò scaturisce la piena validità della definizione e con essa la regolarizzazione delle relative scritture contabili poiché:
a) il contribuente poteva anche non includere affatto l'anno 1999 (per il quale era intervenuta la sanatoria di cui all'articolo 16 della legge 289/2002) relativamente però, si badi bene, alla sola imposta IVA;
b) il fatto di aver incluso anche l'annualità per la quale era intervenuta l'altro tipo di sanatoria, non inficia affatto la validità delle definizione automatica, potendosi considerare una scelta operativa ad abundantiam.
2) La disciplina generale in tema di condono fiscale prevede che nessuna dichiarazione integrativa in peius possa essere presentata, ma solo una dichiarazione in melius qualora il soggetto dichiarante sia incorso in errore.
Come precisato dalla Circolare n. 7/E del 18 febbraio 2004, al paragrafo 3.2.2, le scelte operate dal contribuente in materia di sanatorie fiscali sono irretrattabili e gli importi già corrisposti non possono essere scomputati dalle somme dovute, né possono costituire oggetto di rimborso.
Allo stesso modo, è da intendersi esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo del 09/07/1997, n. 241 e succ. modificazioni.
3) Come precisato, nessuna rettifica deve essere operata ed il contribuente deve, con regolarità, continuare a pagare le rate dovute.
In particolare, come stabilito dall'art. 9, comma 12, della legge 289/2002, l'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate, pur non determinando l'inefficacia della definizione, comporta, comunque, per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

 

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