Concetto di 'errore scusabile'
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Concetto di 'errore scusabile'

n. 126 - 22/04/2004 Quesito Ho trovato il Suo indirizzo di posta elettronica su sito 'Il commercialista telematico'. Ho avuto modo di conoscerla personalmente, Lei forse non si ricorderà di me, ad un convegno della C.U.G.I.T. a Brescia alcuni anni fa, nella cena finale, e mi faceva piacere salutarLa e magari instaurare un contatto telematico

n. 126 - 22/04/2004


Quesito
Ho trovato il Suo indirizzo di posta elettronica su sito 'Il commercialista telematico'. Ho avuto modo di conoscerla personalmente, Lei forse non si ricorderà di me, ad un convegno della C.U.G.I.T. a Brescia alcuni anni fa, nella cena finale, e mi faceva piacere salutarLa e magari instaurare un contatto telematico con Lei. In quella occasione si discuteva di giustizia tributaria, delle innovazioni che andavano introdotte nella nostra legislazione per migliorare l'efficienza della giustizia sociale e tributaria....oggi stranamente invece ci troviamo a parlare di condoni, che con la giustizia tributaria ritengo abbiano poco a che fare.
Volevo una Sua interpretazione sul concetto di 'errore scusabile'. Cosa significa in concreto?
L'Amministrazione in questo modo si riserva di interpretare caso per caso i vari errori che purtroppo sono stati e saranno commessi nella redazione delle dichiarazioni di condono?
Chi versa una somma e si accorge di aver commesso un errore nel calcolo, come deve comportarsi?
Le chiedo questo perchè mi trovo a dover risolvere un caso complesso per un nuovo cliente e non ci sono indicazioni precise dall'amministrazione finanziaria e quindi dobbiamo come al solito fare affidamento sul nostro intuito.
Comunque condoni a parte, mi andava di salutarLa e di instaurare con Lei un eventuale scambio di opinioni sulle questioni più delicate della nostra professione.

Parere In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.
Nella circolare n. 12/E del 21/02/2003 dell'Agenzia delle Entrate, è stato precisato che l'errore può ritenersi scusabile ogni volta che il contribuente abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti.
In sostanza, la fattispecie dell'errore scusabile ricorre in tutti i casi in cui sussistano condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo, che, peraltro, il giudice tributario dovrà valutare di volta in volta.
Oltretutto, con la circolare n. 17/E del 21/03/2003 dell'Agenzia delle Entrate, il principio dell'errore scusabile, nonostante ne sia fatta espressa mensione soltanto nella disposizione relativa alla chiusura delle liti fiscali pendenti (art. 16 della legge n. 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni), è applicabile anche a tutte le altre procedure di cui agli artt. 7, 8, 9, 9-bis, 12, 14, 15 e 16.
Infine, La ringrazio per le parole di cortesia e simpatia che ha voluto indirizzarmi; mi ricordo di Lei e sono contento del contatto telematico che vuole instaurare.
Con l'occasione, può registrarsi al mio sito www.studiotributariovillani.it e dallo stesso può scaricare i quadri sinottici sui condoni fiscali che ho preparato per i prodotti IPSOA.

 

Chiudi

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati, nel corso del loro normale utilizzo, si avvalgono di cookie utili a migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni relative all'utilizzo del sito stesso. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo la pagina, cliccando su qualsiasi elemento o proseguendo la navigazione, acconsenti al loro utilizzo in conformità  alla nostra Cookie Policy.
Informativa Cookie Policy
Accetto i cookies