10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.
L'art. 9, comma 10, lett. c), della legge n. 289 del 27/12/2002, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il perferzionamento della procedura prevista per il condono tombale esclude la punibilità per i soli reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del D.Lgs n. 74 del 10/03/2000, nonchè per i reati connessi; l'esclusione di cui sopra non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.
Infatti, nel successivo comma 14, lett. b), lo stesso succitato articolo conferma che le disposizioni del condono tombale non si applicano qualora sia stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla precedente lett. c), come sopra indicati, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione.
Di conseguenza, alla luce di quanto tassativamente previsto dall'art. 9, risulta chiaro che:
1) il condono tombale può essere sempre presentato anche in presenza della contestazione del reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 cit., cioè emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, proprio perchè la suddetta fattispecie di reato non è prevista tassativamente come causa ostativa;
2) al tempo stesso, però, la presentazione della domanda di condono tombale non esclude la punibilità del delitto di cui al citato art. 8, proprio perchè la lett. c) del comma 10 sopra indicato non ne esclude la punibilità; infatti, le cause ostative all'accesso al condono, e di conseguenza le ipotesi di esclusione della punibilità, valgono soltanto in relazione alle specifiche ipotesi di reato di natura tributaria previste tassativamente dalla legge, perchè non c'è alcun spazio di operatività per ipotesi criminose diverse da quelle specificatamente previste dall'art. 9, commi 10 e 14, sopra citati (in tal senso, anche circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21/02/2003 n. 12/E, paragrafo 2.6.4, pag. 40).
In definitiva, quindi, Lei può regolarmente presentare la domanda di condono in forma automatica per gli anni 1999-2000 ma la stessa non comporta l'esclusione della punibiltà per il delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 cit., contestato per gli stessi anni.
Per quanto riguarda la sentenza del tribunale di Viterbo, commentata in Il Sole-24Ore del 26/02/2004, pag. 27, Le confermo che, personalmente, sono d'accordo, anche se riconosco che l'interpretazione, interessante ed ardita, può confliggere con la volontà del legislatore di escludere tassativamente l'ipotesi di cui al più volte citato art. 8.
In ogni caso, il problema esiste, perchè delle due l'una : o si accetta l'interpretazione dei giudici di Viterbo, nel senso che la non punibiltà va estesa anche al concorrente esterno, oppure si possono eccepire questioni d'incostituzionalità per evitare differenti trattamenti normativi tra l'emittente e l'utilizzatore delle fatture false.
Infine, per una panoramica generale dei condoni fiscali e delle relative questioni penali, La rinvio ai miei quadri sinottici, che può interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it ed inseriti anche nei prodotti Ipsoa on-line.
Quale norma vieta il tombale in presenza di procedimento penale. I parte
n. 101 - 04/04/2004 Quesito Ad S.r.l. - maggio 2003 - notifica procedimento art. 8 Dlgs. 74/2000 per gli anni 1999 Lit. 43.000.000 e 2000 Lit.
n.
101 - 04/04/2004
Quesito
Ad S.r.l. - maggio 2003 - notifica procedimento art. 8 Dlgs. 74/2000 per gli anni 1999 Lit. 43.000.000 e 2000 Lit. 127.600.000.
Condono tombale (art. 9 comma 14 lettera b L.289) precluso per artt. 2-3-4-5-10 DLGS 74/2000.
Non si parla dell'art. 8.
Quale norma vieta il tombale in presenza di procedimento penale art. 8 Dlgs. 74/2000?
E' possibile usufruirne soprattutto in riferimento alla sentenza del Tribunale di Viterbo (vedi sole 24 ore del 26/2/04 pag.27) che estende la sanatoria anche alla società emittente della fatture false?
L'art. 9, comma 10, lett. c), della legge n. 289 del 27/12/2002, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il perferzionamento della procedura prevista per il condono tombale esclude la punibilità per i soli reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del D.Lgs n. 74 del 10/03/2000, nonchè per i reati connessi; l'esclusione di cui sopra non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.
Infatti, nel successivo comma 14, lett. b), lo stesso succitato articolo conferma che le disposizioni del condono tombale non si applicano qualora sia stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla precedente lett. c), come sopra indicati, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione.
Di conseguenza, alla luce di quanto tassativamente previsto dall'art. 9, risulta chiaro che:
1) il condono tombale può essere sempre presentato anche in presenza della contestazione del reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 cit., cioè emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, proprio perchè la suddetta fattispecie di reato non è prevista tassativamente come causa ostativa;
2) al tempo stesso, però, la presentazione della domanda di condono tombale non esclude la punibilità del delitto di cui al citato art. 8, proprio perchè la lett. c) del comma 10 sopra indicato non ne esclude la punibilità; infatti, le cause ostative all'accesso al condono, e di conseguenza le ipotesi di esclusione della punibilità, valgono soltanto in relazione alle specifiche ipotesi di reato di natura tributaria previste tassativamente dalla legge, perchè non c'è alcun spazio di operatività per ipotesi criminose diverse da quelle specificatamente previste dall'art. 9, commi 10 e 14, sopra citati (in tal senso, anche circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21/02/2003 n. 12/E, paragrafo 2.6.4, pag. 40).
In definitiva, quindi, Lei può regolarmente presentare la domanda di condono in forma automatica per gli anni 1999-2000 ma la stessa non comporta l'esclusione della punibiltà per il delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 cit., contestato per gli stessi anni.
Per quanto riguarda la sentenza del tribunale di Viterbo, commentata in Il Sole-24Ore del 26/02/2004, pag. 27, Le confermo che, personalmente, sono d'accordo, anche se riconosco che l'interpretazione, interessante ed ardita, può confliggere con la volontà del legislatore di escludere tassativamente l'ipotesi di cui al più volte citato art. 8.
In ogni caso, il problema esiste, perchè delle due l'una : o si accetta l'interpretazione dei giudici di Viterbo, nel senso che la non punibiltà va estesa anche al concorrente esterno, oppure si possono eccepire questioni d'incostituzionalità per evitare differenti trattamenti normativi tra l'emittente e l'utilizzatore delle fatture false.
Infine, per una panoramica generale dei condoni fiscali e delle relative questioni penali, La rinvio ai miei quadri sinottici, che può interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it ed inseriti anche nei prodotti Ipsoa on-line.