Regione Sardegna - incentivare gli interventi di recupero nei centri storici
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Regione Sardegna - incentivare gli interventi di recupero nei centri storici

n. 1000 - 20/07/2005 Quesito Egregio Avv. Villani vorrei porle un quesito su un parere da lei espresso e pubblicato 'del 07.07.2005 dei coniugi di Cagliari' sulla cumulabilità della detrazione fiscale del 36% delle ristrutturazione edilizie

n. 1000 - 20/07/2005


Quesito
Egregio Avv. Villani vorrei porle un quesito su un parere da lei espresso e pubblicato 'del 07.07.2005 dei coniugi di Cagliari' sulla cumulabilità della detrazione fiscale del 36% delle ristrutturazione edilizie (parere: Cumulabilità con altre agevolazioni); la circolare N° 121 del 11.05.1998 art 6 cosi recita:
Cumulabilità con altre agevolazioni. È stato precisato che, in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, etc. per l'esecuzione degli interventi agevolabili (diversi dal contributo, corrispondente all'Iva pagata a titolo di rivalsa, concesso ai soggetti danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Umbria e Marche a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 449 del 1997), tali contributi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione. Detta riduzione è connessa alla circostanza che per fruire della detrazione è necessario che le spese siano rimaste effettivamente a carico; si ribadisce che qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del Tuir che prevede l'assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti. Va ora ribadito che i contributi in questione vanno sottratti dalle spese sostenute e quelle eventualmente che residuano danno diritto alla detrazione fino al predetto limite di 150 milioni per ogni unità immobiliare sulla quale sono eseguiti i lavori. Pertanto, ad esempio, in presenza di quattro unità sulle quali sono eseguiti i lavori per un importo complessivo di 800 milioni e per le quali è stato erogato un contributo di 300 milioni, la detrazione può essere calcolata sui 500 milioni che residuano dopo aver sottratto il contributo.
Con questa premessa!..... sembrerebbe che la cumulabilita con altre agevolazione sia chiara per gli interventi a seguito di eventi sismici a norma dell'art. 12 comma 1 della legge 449/1997.
Il mio quesito / dubbio!! è lo stesso dei coniugi di Cagliari: contributo centro storico legge regionale (Sardegna) 179/1992 e cumulabile con altre agevolazioni fiscali tipo detrazione 36% irpef in modo chiaro e specifico riferito ai contributi centro storico erogati della regione sardegna.
Ringraziandola in anticipo della sua disponibilità porgo i migliori saluti. Prov. Cagliari

Parere Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, con particolare riferimento ai contributi concessi dalla Regione Sardegna in attuazione ed integrazione di quanto disposto dall'art. 12 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, per incentivare gli interventi di recupero nei centri storici, l'art. 14, comma 7 della Legge Regionale Sardegna 13 ottobre 1998, n. 29 prevede la cumulabilità dei contributi di cui sopra 'con le provvidenze previste da leggi nazionali e dalle leggi regionali in materia di recupero secondario e di contenimento dei consumi energetici'.
Distinti saluti.

 

Chiudi

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati, nel corso del loro normale utilizzo, si avvalgono di cookie utili a migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni relative all'utilizzo del sito stesso. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo la pagina, cliccando su qualsiasi elemento o proseguendo la navigazione, acconsenti al loro utilizzo in conformità  alla nostra Cookie Policy.
Informativa Cookie Policy
Accetto i cookies