Contributi in conto esercizio
n. 140 - 07/05/2004 Quesito Mi permetto di sottoporLe il seguente quesito. Una società a responsabilità limitata è stata ammessa alle agevolazioni previste a favore della Imprenditorialità Giovanile
n.
140 - 07/05/2004
Quesito
Mi permetto di sottoporLe il seguente quesito.
Una società a responsabilità limitata è stata ammessa alle agevolazioni previste a favore della Imprenditorialità Giovanile per la realizzazione di un progetto di coltivazioni e trasformazioni di prodotti biologici, ed ha ottenuto, oltre a un contributo in c/capitale e a un mutuo agevolato, un contributo in c/gestione.
Per detto contributo in c/gestione sono state ammesse spese di gestione, per il primo anno di attività, per Euro 250.000,00 e per il secondo anno di attività per Euro 300.000,00; alle descritte spese di gestione è stato concesso un contributo in c/gestione pari alla metà di dette spese.
Nell'anno 2003 è stato corrisposto un contributo in c/gestione pari a Euro 50.000,000 a fronte di spese di gestione Euro 250.000,00.
Si chiede di conoscere se il contributo in c/gestione, concesso con determina di ammissione ai sensi dell'art.3 del D.M. 306/98, deve essere imputato al c/economico secondo il principio di competenza, nonostante vi sia stato soltanto un incasso parziale, ed indipendentemente dall'esistenza della delibera di approvazione del mandato di pagamento per la parte residua.
I contributi in conto esercizio possono essere definiti come quella particolare categoria di aiuti alle imprese, sia di provenienza privatistica che pubblica, connessi ai ricavi o ai costi correnti d'esercizio.
I contributi in conto esercizio hanno, infatti, la funzione economica di integrare i ricavi dell'esercizio ovvero di concorrere alla copertura totale o parziale di determinati costi d'esercizio.
L'art. 53, comma 1, del TUIR (con la formulazione introdotta dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 28/12/1995), oggi art. 85, comma 1, lett. h), con le modifiche apportate dal D.Lgs n. 344 del 12/12/2003, stabilisce che si considerano ricavi i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge, come nel caso da Lei sottoposto.
I contributi di cui sopra devono essere considerati alla stregua dei ricavi d'esercizio e, quindi, concorrere alla formazione del reddito imponibile secondo il principio di competenza economica, sancito dall'art. 75 del TUIR, oggi art. 109 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003.
In sostanza, i contributi erogati a concorso di costi d'esercizio andranno integralmente imputati allo stesso esercizio in cui i relativi costi sono stati spesati.
Per quanto, infine, riguarda il problema dell'individuazione dell'esercizio in cui sorge il dovere di contabilizzare il contributo, in linea generale, si può affermare che occorre fare riferimento al momento in cui l'ente preposto all'erogazione provvede all'emissione del decreto di liquidazione della somma spettante, tenuto altresì conto del momento nel quale l'impresa interessata viene a conoscenza dell'ammontare liquidato (in questo senso, si veda la risoluzione ministeriale n. 9/606 del 04/05/1979).
La conoscenza della liquidazione del contributo e del suo ammontare si ha alla notifica del provvedimento, se questo ha natura ricettizia, ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo.
Però, ove la procedura di liquidazione del contributo non si manifesti in atti formali esterni, il requisito della competenza si perfeziona nell'esercizio in cui sono venuti ad esistenza tutti gli elementi oggettivi su cui si fonda il diritto al contributo, sempre che, naturalmente, sia possibile, sulla base delle specifiche previsioni legislative, verificarne la spettanza e la quantificazione, effettuata con criteri che siano suffragati da elementi oggettivi nello specifico caso concreto (oltretutto, la circolare ministeriale n. 73/E del 27/05/1994 precisa che tale conclusione resta valida anche a prescindere dai riscontri e dai controlli da parte dell'ente erogatore per poter procedere alla sua erogazione).
In mancanza degli elementi oggettivi di cui sopra, che ripetesi devono essere valutati caso per caso, occorrerà attendere il momento in cui si renda definitiva e certa la spettanza e la determinazione del contributo e, quindi, in estrema ratio, il momento della sua erogazione effettiva.