Incompatibilità tra ICI e imposta di successione in vigore alla data dell'apertura della stessa - parte I
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Incompatibilità tra ICI e imposta di successione in vigore alla data dell'apertura della stessa - parte I

n. 624 - 28/02/2005 Quesito Egr. Avv. relativamente ad una successione apertasi il 2 maggio 2000, liquidata in data 28 dicembre 2001 e pagata interamente in data 26 febbraio 2002, vorrei il suo autorevole parere circa

n. 624 - 28/02/2005


Quesito
Egr. Avv. relativamente ad una successione apertasi il 2 maggio 2000, liquidata in data 28 dicembre 2001 e pagata interamente in data 26 febbraio 2002, vorrei il suo autorevole parere circa la possibilità di sollevare la questione di incostituzionalità per violazione degli art. 3 e 53 Cost.
Un argomento che mi sembrerebbe valido è quello relativo alla incompatibilità tra ICI e imposta di successione in vigore alla data dell'apertura della stessa.
Ulteriore punto, potrebbe essere la mancanza di norme transitorie per le successioni non definite alla data 31 dicembre 2000.
Un ulteriore quesito è relativo al motivo con cui si può avanzare istanza di rimborso, stante la tassatività dell'oggetto dell'istanza per l'imposta di successione, e non potendo presentare come motivo diretto quello dell'incostituzionalità.
Cordialità
Prov. Catania

Parere Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.
1) Innanzitutto, l'istanza di rimborso deve essere presentata al competente ufficio entro 3 anni dal giorno del pagamento, ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, prima dell'intervento abrogativo delle nuove disposizioni; avverso il silenzio-rifiuto, trascorsi 90 giorni, si può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria, anche eccependo soltanto le questioni di incostituzionalità.
2) Per quanto riguarda le questioni di incostituzionalità, Le faccio presente che, su mia specifica eccezione in un caso analogo, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce - con l'ordinanza n. 111/22/03 dell'11/12/2003 (in Guida Normativa del Sole24Ore di giovedì 12 febbraio 2004, n. 26, pagg. 5-12, con una mia nota di commento, che peraltro può scaricare interamente dal mio sito visulizza il documento) ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, la cui udienza non è stata ancora fissata.
Distinti saluti

 

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