La procedura assicurativa 'ORDINARIA' nell' assicurazione RC auto
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

La procedura assicurativa 'ORDINARIA' nell' assicurazione RC auto

Se per qualsiasi motivo non può essere applicata la procedura CID, allora si applica la seguente procedura ordinaria: A. Il danneggiato invia all'assicuratore dell'altro veicolo e, per conoscenza, al proprietario dello stesso la richiesta di risarcimento dei danni


Se per qualsiasi motivo non può essere applicata la procedura CID, allora si applica la seguente procedura ordinaria:

A. Il danneggiato invia all'assicuratore dell'altro veicolo e, per conoscenza, al proprietario dello stesso la richiesta di risarcimento dei danni subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve:
- avere in allegato una copia del modulo blu o, in mancanza, una dettagliata descrizione del sinistro contenente gli elementi elencati in precedenza nel paragrafo “Cosa fare al momento del sinistro”;
- indicare il luogo e i tempi utili in cui si mette il veicolo a disposizione dell'assicuratore per la perizia dei danni (almeno 8 giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento della raccomandata, nei normali orari di lavoro);
- contenere ogni indicazione utile per la valutazione di eventuali danni alle persone;
- avere in allegato eventuali certificazioni mediche e la certificazione di avvenuta guarigione (qualora tali certificazioni non siano subito disponibili, è possibile inviarle in seguito con una seconda raccomandata).

A1. Se il danneggiato ha fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A, l'assicuratore: indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità; mette a disposizione del danneggiato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'Accordo ANIA-Carrozzieri, qualora la compagnia l'abbia sottoscritto;
provvede all'accertamento dei danni; se il danno è risarcibile, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se il danno risulta non risarcibile, comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Queste ultime comunicazioni sono effettuate, per legge:
- nel caso di soli danni materiali e/o lesioni alle persone guarite entro 40 giorni dal sinistro (che non comportino invalidità permanenti), entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata;
- nel caso di soli danni materiali, con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata.

Il danneggiato, una volta ricevuta l'offerta dell'assicuratore, può: 1. dichiarare di accettarla - in questo caso l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione; 2. dichiarare di non accettarla - in questo caso l'assicuratore deve inviare egualmente la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione: il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese; 3. non rispondere all'offerta ricevuta - in questo caso l'assicuratore, dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, senza ricevere risposta, ha l'obbligo comunque, entro ulteriori 15 giorni, di inviare la somma offerta: il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese.

A2. Se il danneggiato non ha fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A e nei casi di danni alle persone, guariti oltre 40 giorni dal sinistro o che comportino invalidità permanenti, l'assicuratore:
indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità; indica al danneggiato i documenti che devono essere presentati per ottenere il risarcimento; mette a disposizione del danneggiato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'Accordo ANIA-Carrozzieri, qualora la compagnia l'abbia sottoscritto; provvede all'accertamento dei danni; se il danno è risarcibile, ricevuta la necessaria documentazione, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento;
concordato l'ammontare dell'indennizzo, versa al danneggiato, nei 15 giorni i successivi, l'importo relativo e, contestualmente al versamento, può chiederne ricevuta; se il danno risulta non risarcibile, ne dà comunicazione al danneggiato non appena la circostanza viene rilevata.

ATTENZIONE: la legge prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescriva in 2 anni; ricordati quindi di chiedere il risarcimento non oltre 2 anni dalla data dell'incidente ed eventualmente di rinnovare la richiesta almeno ogni 2 anni, sempre con lettera raccomandata.

 

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