10 Ottobre 2009
amministratore
a) In caso di disputa sull’interpretazione o l’applicazione del Codice etico mondiale per il turismo, due o più protagonisti dello sviluppo turistico possono ricorrere congiuntamente al Comitato mondiale di etica del turismo; se la disputa oppone due o più protagonisti di una stessa regione, le parti devono ricorrere alla competente Commissione regionale dell’OMT nella sua qualità di comitato regionale di etica del turismo;
b) Gli Stati, così come le imprese e gli organi turistici, possono dichiarare di riconoscere anticipatamente la competenza del Comitato mondiale di etica del turismo o di una Commissione Regionale dell’OMT per ogni disputa relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Codice, o per determinate categorie di dispute; in questo caso, si considera valido il ricorso unilaterale al Comitato o alla Commissione Regionale competente dall’altra parte nella disputa;
c) Quando una disputa viene sottoposta in prima istanza all’esame del Comitato mondiale di etica del turismo, il suo Presidente designa un sotto-comitato di tre membri incaricato di esaminare detta disputa;
d) Il Comitato mondiale di etica del turismo a cui è stata sottoposta una disputa, si pronuncia sulla base del rapporto redatto dalle parti; a queste può chiedere informazioni complementari e, se lo ritiene utile, le può ascoltare su loro richiesta; le spese relative a questa audizione sono a carico delle parti, tranne circostanze eccezionali a giudizio del Comitato; sempre che gli sia stata data la facoltà di partecipare a condizioni ragionevoli, la mancata partecipazione di una parte alla disputa non impedisce al Comitato di pronunciarsi;
e) Salvo accordo contrario delle parti, il Comitato mondiale di etica del turismo si pronuncia nell’arco dei tre mesi seguenti sulla data di presentazione del caso; presenta alle Parti raccomandazioni atte a formare la base di una soluzione; le Parti informano senza indugio il Presidente del Comitato che ha proceduto all’esame della disputa circa il seguito che hanno dato a queste raccomandazioni;
f) In caso di presentazione di un caso ad una Commissione Regionale dell’OMT, questa si pronuncia seguendo la stessa procedura, mutatis mutandis, di quella che si applica al Comitato mondiale di etica del turismo quando interviene in prima istanza;
g) Se, nei due mesi successivi alla notifica delle proposte del Comitato o di una Commissione Regionale, le parti non giungono ad un accordo sui termini di una soluzione definitiva della disputa, le parti o una di loro possono ricorrere al Comitato mondiale di etica del turismo in sessione plenaria; quando il Comitato si è pronunciato in prima istanza, i membri che hanno fatto parte del sotto-comitato che ha esaminato la disputa non possono partecipare alla sessione plenaria e sono sostituiti dai loro supplenti; se questi sono intervenuti in prima istanza, i membri titolari non sono impediti dal partecipare;
h) Il Comitato mondiale di etica del turismo riunito in sessione plenaria si pronuncia seguendo la procedura prevista ai punti II d) ed e) del presente Protocollo; qualora nelle fasi precedenti non si fosse giunti ad alcuna soluzione, formula alcune conclusioni finali per risolvere la disputa, che si raccomanderà alle parti di applicare nel più breve tempo possibile, se sono d’accordo con il loro contenuto; tali conclusioni sono rese pubbliche anche nel caso in cui il processo di conciliazione non fosse giunto a buon fine e una delle parti si fosse rifiutata di accettare le conclusioni finali proposte;
i) I Membri effettivi, associati e affiliati dell’OMT, così come gli Stati non membri dell’Organizzazione, possono dichiarare di accettare in anticipo come vincolanti e, eventualmente, soggette alla sola riserva di reciprocità, le conclusioni finali del Comitato mondiale di etica del turismo nelle dispute, o in una disputa particolare di cui siano parte;
j) Gli Stati possono ugualmente riconoscere come vincolanti o soggette a exequatur le conclusioni finali del Comitato mondiale di etica del turismo nelle dispute in cui siano parte i loro cittadini o che debbano essere applicate nel loro territorio;
k) Le imprese e gli organi turistici possono includere nei loro documenti contrattuali una disposizione che rende vincolanti le conclusioni finali del Comitato mondiale di etica del turismo nei rapporti con i loro contraenti.
II.Meccanismo di conciliazione per la risoluzione delle dispute
a) In caso di disputa sull’interpretazione o l’applicazione del Codice etico mondiale per il turismo, due o più protagonisti dello sviluppo turistico possono ricorrere congiuntamente al Comitato mondiale di etica del turismo; se la disputa oppone due o più protagonisti di una stessa regione, le parti devono ricorrere alla competente Commissione regionale dell’OMT nella sua qualità di comitato regionale di etica del turismo;
b) Gli Stati, così come le imprese e gli organi turistici, possono dichiarare di riconoscere anticipatamente la competenza del Comitato mondiale di etica del turismo o di una Commissione Regionale dell’OMT per ogni disputa relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Codice, o per determinate categorie di dispute; in questo caso, si considera valido il ricorso unilaterale al Comitato o alla Commissione Regionale competente dall’altra parte nella disputa;
c) Quando una disputa viene sottoposta in prima istanza all’esame del Comitato mondiale di etica del turismo, il suo Presidente designa un sotto-comitato di tre membri incaricato di esaminare detta disputa;
d) Il Comitato mondiale di etica del turismo a cui è stata sottoposta una disputa, si pronuncia sulla base del rapporto redatto dalle parti; a queste può chiedere informazioni complementari e, se lo ritiene utile, le può ascoltare su loro richiesta; le spese relative a questa audizione sono a carico delle parti, tranne circostanze eccezionali a giudizio del Comitato; sempre che gli sia stata data la facoltà di partecipare a condizioni ragionevoli, la mancata partecipazione di una parte alla disputa non impedisce al Comitato di pronunciarsi;
e) Salvo accordo contrario delle parti, il Comitato mondiale di etica del turismo si pronuncia nell’arco dei tre mesi seguenti sulla data di presentazione del caso; presenta alle Parti raccomandazioni atte a formare la base di una soluzione; le Parti informano senza indugio il Presidente del Comitato che ha proceduto all’esame della disputa circa il seguito che hanno dato a queste raccomandazioni;
f) In caso di presentazione di un caso ad una Commissione Regionale dell’OMT, questa si pronuncia seguendo la stessa procedura, mutatis mutandis, di quella che si applica al Comitato mondiale di etica del turismo quando interviene in prima istanza;
g) Se, nei due mesi successivi alla notifica delle proposte del Comitato o di una Commissione Regionale, le parti non giungono ad un accordo sui termini di una soluzione definitiva della disputa, le parti o una di loro possono ricorrere al Comitato mondiale di etica del turismo in sessione plenaria; quando il Comitato si è pronunciato in prima istanza, i membri che hanno fatto parte del sotto-comitato che ha esaminato la disputa non possono partecipare alla sessione plenaria e sono sostituiti dai loro supplenti; se questi sono intervenuti in prima istanza, i membri titolari non sono impediti dal partecipare;
h) Il Comitato mondiale di etica del turismo riunito in sessione plenaria si pronuncia seguendo la procedura prevista ai punti II d) ed e) del presente Protocollo; qualora nelle fasi precedenti non si fosse giunti ad alcuna soluzione, formula alcune conclusioni finali per risolvere la disputa, che si raccomanderà alle parti di applicare nel più breve tempo possibile, se sono d’accordo con il loro contenuto; tali conclusioni sono rese pubbliche anche nel caso in cui il processo di conciliazione non fosse giunto a buon fine e una delle parti si fosse rifiutata di accettare le conclusioni finali proposte;
i) I Membri effettivi, associati e affiliati dell’OMT, così come gli Stati non membri dell’Organizzazione, possono dichiarare di accettare in anticipo come vincolanti e, eventualmente, soggette alla sola riserva di reciprocità, le conclusioni finali del Comitato mondiale di etica del turismo nelle dispute, o in una disputa particolare di cui siano parte;
j) Gli Stati possono ugualmente riconoscere come vincolanti o soggette a exequatur le conclusioni finali del Comitato mondiale di etica del turismo nelle dispute in cui siano parte i loro cittadini o che debbano essere applicate nel loro territorio;
k) Le imprese e gli organi turistici possono includere nei loro documenti contrattuali una disposizione che rende vincolanti le conclusioni finali del Comitato mondiale di etica del turismo nei rapporti con i loro contraenti.