10 Ottobre 2009
amministratore
a) da parte dell'albergatore
Una volta effettuata validamente la prenotazione, l'albergatore è tenuto a conservare la disponibilità dell'alloggio. In mancanza, si verifica, a suo carico, una responsabilità per inadempimento, con conseguente obbligo al risarcimento del danno, secondo le regole sulle obbligazioni in generale.
La forma più comoda di risarcimento, e più utile anche per il cliente, è quella "in forma specifica: l'albergatore inadempiente dovrà adoperarsi per procurare al cliente una sistemazione alternativa, nello stesso luogo e di pari livello. Se ciò risulta impossibile, l'albergatore è obbligato ad un risarcimento pecuniario, da quantificare caso per caso.
b) da parte del cliente
Se la prenotazione è stata accompagnata dal versamento di una somma di denaro, comunque denominata, si deve ritenere che il contratto si sia perfezionato, con obbligazioni anche a carico del cliente. In particolare, l'obbligazione che il cliente ha assunto, è quella di presentarsi in albergo e usufruire dei servizi prenotati. In mancanza, sarà tenuto a risarcire il danno all'albergatore. Tale danno andrà quantificato in riferimento al mancato guadagno corrispondente al prezzo delle camere prenotate e non rassegnate, detratto il prezzo dei servizi accessori non usufruiti.
Le responsabilità del albergatore e del cliente nell'inadempimento del contratto di albergo
Responsabilità per inadempimento del contratto.
a) da parte dell'albergatore
Una volta effettuata validamente la prenotazione, l'albergatore è tenuto a conservare la disponibilità dell'alloggio. In mancanza, si verifica, a suo carico, una responsabilità per inadempimento, con conseguente obbligo al risarcimento del danno, secondo le regole sulle obbligazioni in generale.
La forma più comoda di risarcimento, e più utile anche per il cliente, è quella "in forma specifica: l'albergatore inadempiente dovrà adoperarsi per procurare al cliente una sistemazione alternativa, nello stesso luogo e di pari livello. Se ciò risulta impossibile, l'albergatore è obbligato ad un risarcimento pecuniario, da quantificare caso per caso.
b) da parte del cliente
Se la prenotazione è stata accompagnata dal versamento di una somma di denaro, comunque denominata, si deve ritenere che il contratto si sia perfezionato, con obbligazioni anche a carico del cliente. In particolare, l'obbligazione che il cliente ha assunto, è quella di presentarsi in albergo e usufruire dei servizi prenotati. In mancanza, sarà tenuto a risarcire il danno all'albergatore. Tale danno andrà quantificato in riferimento al mancato guadagno corrispondente al prezzo delle camere prenotate e non rassegnate, detratto il prezzo dei servizi accessori non usufruiti.