10 Ottobre 2009
amministratore
La responsabilità dell'albergatore non si estende ai veicoli depositati nelle pertinenze dell'albergo.
Per fare scattare la responsabilità dell'albergatore occorre che vi sia stato un separato accordo di custodia del mezzo. A tal fine non è sufficiente il semplice parcheggio del veicolo in un area di pertinenza dell'albergo e nemmeno nel garage: occorre che vi sia stata la consegna delle chiavi e/o che il parcheggio sia a pagamento.
Estensione a strutture diverse dall'albergo
L'art. 1786 c.c. estende l'applicazione delle norme sul deposito in albergo a tutte le strutture in qualche modo assimilabili, come ad esempio: case di cura, stabilimenti balneari, luoghi di pubblico spettacolo, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
Le responzabilità dell'albergatore sui veicoli del cliente
I Veicoli.
La responsabilità dell'albergatore non si estende ai veicoli depositati nelle pertinenze dell'albergo.
Per fare scattare la responsabilità dell'albergatore occorre che vi sia stato un separato accordo di custodia del mezzo. A tal fine non è sufficiente il semplice parcheggio del veicolo in un area di pertinenza dell'albergo e nemmeno nel garage: occorre che vi sia stata la consegna delle chiavi e/o che il parcheggio sia a pagamento.
Estensione a strutture diverse dall'albergo
L'art. 1786 c.c. estende l'applicazione delle norme sul deposito in albergo a tutte le strutture in qualche modo assimilabili, come ad esempio: case di cura, stabilimenti balneari, luoghi di pubblico spettacolo, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.