10 Ottobre 2009
amministratore
Per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione di cose consegnate, a fini di custodia, direttamente all'albergatore o a un suo incaricato, la responsabilità è illimitata (art. 1784 c.c.). In tal caso non esiste, quindi, alcun limite massimo al risarcimento. Se richiesto dal cliente, l'albergatore ha l'obbligo di prendere in custodia il denaro contante, le carte-valori (assegni, carte di credito, ecc.) e gli oggetti di valore. Egli può soltanto esigere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucro chiuso e sigillato. Se rifiuta la custodia di cose che è obbligato a ricevere, ne risponde comunque illimitatamente. L'albergatore, tuttavia, può legittimamente rifiutare di prendere in consegna cose eccessivamente ingombranti o di valore eccessivo in rapporto alle condizioni dell'albergo.
Spetta al cliente l'onere di provare l'avvenuta consegna. E' pertanto consigliabile richiedere il rilascio di ricevuta che permetta di identificare i beni consegnati in custodia (gli albergatori più attenti e corretti la rilasceranno spontaneamente).
Nel caso di cose collocate in cassette di sicurezza messe a disposizione del cliente con una sua chiave esclusiva, si rientra nell'ipotesi di cose "portate in albergo" (e non "consegnate"): la responsabilità dell'albergatore sarà, perciò, limitata. Se, però, l'albergatore conserva una seconda chiave della cassetta, allora la cosa si considera consegnata in custodia, con responsabilità illimitata.
Le responzabilità dell'albergatore sugli oggetti consegnati dal turista
Responsabilità dell'albergatore per le cose consegnate.
Per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione di cose consegnate, a fini di custodia, direttamente all'albergatore o a un suo incaricato, la responsabilità è illimitata (art. 1784 c.c.). In tal caso non esiste, quindi, alcun limite massimo al risarcimento. Se richiesto dal cliente, l'albergatore ha l'obbligo di prendere in custodia il denaro contante, le carte-valori (assegni, carte di credito, ecc.) e gli oggetti di valore. Egli può soltanto esigere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucro chiuso e sigillato. Se rifiuta la custodia di cose che è obbligato a ricevere, ne risponde comunque illimitatamente. L'albergatore, tuttavia, può legittimamente rifiutare di prendere in consegna cose eccessivamente ingombranti o di valore eccessivo in rapporto alle condizioni dell'albergo.
Spetta al cliente l'onere di provare l'avvenuta consegna. E' pertanto consigliabile richiedere il rilascio di ricevuta che permetta di identificare i beni consegnati in custodia (gli albergatori più attenti e corretti la rilasceranno spontaneamente).
Nel caso di cose collocate in cassette di sicurezza messe a disposizione del cliente con una sua chiave esclusiva, si rientra nell'ipotesi di cose "portate in albergo" (e non "consegnate"): la responsabilità dell'albergatore sarà, perciò, limitata. Se, però, l'albergatore conserva una seconda chiave della cassetta, allora la cosa si considera consegnata in custodia, con responsabilità illimitata.