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10 Ottobre 2009 amministratore

La garanzia di protezione come obbligo dell'albergatore

Doveri di protezione.



Con tale espressione si indica l'obbligo, per l'albergatore, di garantire la sorveglianza, l'igiene, la sanità e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio nel rispetto delle normative vigenti. L'integrità e la sicurezza del cliente devono, tuttavia, essere garantite anche al di là del rispetto formale delle norme. Si ritiene, ad esempio responsabile l'albergatore per i danni subiti dal cliente a causa dell'illuminazione non funzionante e della mancanza di punti di appoggio lungo le scale; o per i danni causati da un pavimento sconnesso; o, ancora, per i danni subiti dal cliente scivolato nel vano doccia privo di box, maniglie e tappetini antisdrucciolo. L'albergatore è esonerato, totalmente o parzialmente, da tale responsabilità se l'evento dannoso è causato dalla condotta negligente del cliente o se tale negligenza vi ha concorso.




 
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