10 Ottobre 2009
amministratore
Il primo obbligo dell'albergatore è quello di contrarre il contratto con chiunque ne faccia richiesta, con esclusione di ogni comportamento discriminatorio.
Il rifiuto è legittimo solo nel caso di mancanza di alloggi disponibili e nel caso di mancanza, da parte del cliente, di documenti idonei all'identificazione. L'albergatore, infatti, ha l'obbligo di conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di trasmetterne copia all'autorità di pubblica sicurezza (art. 109 T.U. delle leggi di p.s.)
Una volta concluso il contratto, l'albergatore ha l'obbligo di fornire al cliente un'unità abitativa arredata, l'utilizzo degli spazi comuni e tutti i servizi a cui si è obbligato mediante cataloghi, opuscoli o accordi specifici.
Servizi obbligatori sono la pulizia e il riassetto dell'alloggio.
Per quanto riguarda i prezzi, l'albergatore ha l'obbligo di comunicare alla Regione le tariffe minime e massime riferite alla stagione successiva e di esporre tali tariffe all'interno della struttura in modo visibile. Non sussiste più, invece, l'obbligo di esporre i prezzi all'interno di ciascuna camera.
Gli obblighi dell'albergatore nel contratto di albergo
Obblighi dell'albergatore.
Il primo obbligo dell'albergatore è quello di contrarre il contratto con chiunque ne faccia richiesta, con esclusione di ogni comportamento discriminatorio.
Il rifiuto è legittimo solo nel caso di mancanza di alloggi disponibili e nel caso di mancanza, da parte del cliente, di documenti idonei all'identificazione. L'albergatore, infatti, ha l'obbligo di conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di trasmetterne copia all'autorità di pubblica sicurezza (art. 109 T.U. delle leggi di p.s.)
Una volta concluso il contratto, l'albergatore ha l'obbligo di fornire al cliente un'unità abitativa arredata, l'utilizzo degli spazi comuni e tutti i servizi a cui si è obbligato mediante cataloghi, opuscoli o accordi specifici.
Servizi obbligatori sono la pulizia e il riassetto dell'alloggio.
Per quanto riguarda i prezzi, l'albergatore ha l'obbligo di comunicare alla Regione le tariffe minime e massime riferite alla stagione successiva e di esporre tali tariffe all'interno della struttura in modo visibile. Non sussiste più, invece, l'obbligo di esporre i prezzi all'interno di ciascuna camera.