Segue -> Cap.4 Le richieste del contribuente
F) LE SPESE DEL GIUDIZIO.
Il contribuente in sede di giudizio deve chiedere la condanna dell'ufficio fiscale anche alle spese del processo, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 D.Lgs. n. 546/1992.
A tal proposito, a puro titolo esemplificativo , si precisa che:
- la Corte di Cassazione ( sentenze n. 500 del 18/01/1997, n. 2937 del 29/03/1996, n. 5720 del 16/06/1994, n. 3628 del 04/06/1980 ) ha ritenuto che la condanna alle spese può essere disposta anche in assenza di un'espressa richiesta della parte vittoriosa ed ha lo scopo di evitare una diminuzione patrimoniale per il soggetto che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del suo diritto;
- in caso di condanna dell'ufficio fiscale con distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), il difensore deve sempre fare la fattura al suo cliente, come precisato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con l'importante sentenza n. 3544 del 12/06/1982 ;
- per le spese di lite l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrativa – ha diramato la circolare prot. n. 2002/131714 dell'08 luglio 2002 , mentre l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia – ha diramato ai propri uffici la circolare prot. n. 2003/25616 dell'11/06/2003.