economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Segue -> Cap.3 Silenzio - Rifiuto

D) Anche i rimborsi IVA avvengono sempre più in ritardo, tanto è vero che spesso le associazioni di categoria continuano a segnalare ritardi di molti mesi, mettendo in serie difficoltà finanziarie le imprese richiedenti.
L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 30/12/2004, ha affermato che l’assegnazione dei fondi “viene effettuata centralmente in stretto ordine cronologico per tutte le province italiane, sulla base delle informazioni relative alle domande di rimborso trasmesse telematicamente dai concessionari della riscossione, tenuto conto dei fondi assegnati nella legge di bilancio ed in applicazione di uno specifico piano annuale”.
Comunque, ricorda sempre l’Agenzia delle Entrate, con il succitato comunicato, è stato avviato un “tavolo di concertazione” con il sistema bancario che consente alle imprese di poter accedere a plafond rotativi per l’anticipazione dei crediti IVA vantati nei confronti dell’Erario.
Agli accordi hanno già aderito una decina di banche, per un plafond complessivo pari a 1.385 milioni di euro.
Ultimamente, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ed il Credito Siciliano hanno stipulato una convenzione per consentire l’anticipazione dei rimborsi IVA in conto fiscale.
L’accordo si inserisce nel contesto delle più ampie intese intercorse per l’accesso a nuove formule di finanziamento.
Attraverso la suddetta convenzione, le aziende otterranno un’anticipazione finanziaria sino al 90% del credito, certificato nella sua consistenza dall’Agenzia delle Entrate, a tassi di interesse ridotti.
Il plafond stanziato dal Credito Siciliano è pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui e sarà rotativo rispetto alle erogazioni.
Le disposizioni contenute negli artt. 30 e 38-bis DPR n. 633/72 non permettono a tutti i contribuenti che si trovano a credito IVA di chiedere il rimborso.
Infatti, se a fine anno risulta un saldo di IVA a credito del periodo, il contribuente può utilizzare tale importo, in via alternativa e sequenziale:
     - in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell’anno successivo (compensazione “interna”);
     - in compensazione con altri tributi, contributi e premi nel modello F24 (compensazione “esterna”);
      - a rimborso nelle ipotesi in cui ricorrono i presupposti espressamente indicati nel succitato art. 30 ed in altre disposizioni del decreto IVA.
In caso di tardiva esecuzione del rimborso IVA, sulle somme rimborsate il contribuente ha diritto ad un interesse annuo del 2,75% con decorrenza:
     - dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA per i rimborsi annuali liquidati dall’ufficio (si rinvia alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Gestione Tributi – n. 31/E del 12/04/2002 e n. 61 del 31/07/2002);
     - dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento per i rimborsi infrannuali (gli interessi, quindi, per i rimborsi trimestrali dovrebbero iniziare a decorrere dal ventunesimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre);
     - dal sessantesimo giorno successivo a quello della presentazione dell’istanza o della dichiarazione per i rimborsi chiesti al concessionario.
Inoltre, si segnala la risoluzione n. 165 del 28/12/2004 dell’Agenzia delle Entrate in tema di rimborsi IVA tra società dello stesso gruppo, per quanto riguarda in particolare le garanzie da prestare ai sensi dell’art. 38-bis, comma settimo, DPR n. 633/72 (per una panoramica generale dell’istituto si rinvia a Guida Normativa del Sole 24-Ore n. 197 del 28/10/2004).
Su alcune problematiche processuali in tema di rimborsi IVA, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha stabilito i seguenti principi:
     1) va riconosciuto il diritto di una società di persone, scioltasi senza aver proceduto, per non esservi tenuta, alla liquidazione, ad ottenere il rimborso dell’IVA assolta in eccedenza, prescindendo dalla data in cui è stata chiesta la cancellazione della partita IVA (nella specie, lo scioglimento della società era stato consacrato con atto notarile ben prima della presentazione della formale dichiarazione di cessazione dell’attività, inoltrata al competente ufficio fiscale con oltre un anno di ritardo); in tal senso, sentenza n. 4234 del 02/03/2004.
Non ci constano precedenti specifici; per richiami a fattispecie similari, ma relative alla diversa ipotesi di cessazione di attività a seguito di fallimento, si cita la decisione n. 888 del 04/02/1992 della Commissione Tributaria Centrale e, da ultimo, la sentenza n. 10227 del 27/06/2003 della Corte di Cassazione; inoltre, come prassi amministrativa, si cita la R.M. del 29/07/1994, n. VI-12-2395, e la Circolare ministeriale n. 17/E del 03/02/2000;
     2) nel caso in cui il contribuente, nell’anno, non abbia effettuato alcuna operazione attiva, egli non ha diritto al rimborso IVA a credito con le speciali modalità di cui all’art. 38-bis del DPR n. 633/72, non essendo riconducibile tale situazione a quella prevista al comma 3, lett. a), dell’art. 30 DPR n. 633 cit. riferibile soltanto all’ipotesi di esercizio esclusivo o prevalente di attività comportante l’effettuazione di operazioni soggette ad aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti: egli, peraltro, può esperire, contro il diniego oppostogli dall’Amministrazione finanziaria, soltanto l’azione generale di rimborso di cui al più volte citato art. 19, lett. g), del D.Lgs. n. 546 del 1992; in tal senso, sentenza n. 15224 del 06/08/2004 e sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 207/2001;
     3) infine, la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, con la sentenza n. 13608 del 13 marzo - 16 settembre 2003, ha chiarito che in tema di rimborso dell’IVA indebitamente corrisposta al prestatore il committente non può direttamente chiedere rimborsi al fisco; una diversa conclusione, per la Corte, sarebbe in contrasto con il pacifico principio giurisprudenziale fondato sulla natura strettamente privatistica della relazione tra committente e prestatore, che esclude il primo dal rapporto tributario. E) L’Agenzia delle Entrate, Ufficio Relazioni Esterne, nell’annuario del contribuente, ha fornito le informazioni su come ci si deve comportare nelle seguenti particolari ipotesi.

     1) Il vaglia che non viene, per qualunque motivo, recapitato torna alla Banca d’Italia, che lo trattiene in giacenza per un periodo di sei mesi durante il quale il vaglia può essere ancora riscosso, presentando alla Banca d’Italia una denuncia di mancato recapito. Trascorso tale periodo, il vaglia viene dichiarato estinto e per ottenere il rinnovo del rimborso l’interessato deve spedire una domanda, in carta libera, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. E’ bene ripetere che, per evitare questi inconvenienti, è sempre consigliabile chiedere l’accredito dei rimborsi sul c/c bancario.

     2) In caso di mancata coincidenza tra beneficiario del rimborso ed intestatario del conto corrente, oppure in caso di conto corrente chiuso o di coordinate bancarie comunicate o acquisite in modo errato, l’accredito della somma non va a buon fine. La banca, quindi, stornerà la somma che non ha potuto accreditare al beneficiario, ma quest’ultimo, per riscuotere il rimborso, dovrà presentare apposita istanza, comunicando le corrette coordinate bancarie all’ufficio locale competente, che provvederà alla emissione del rimborso.

     3) I rimborsi sono riscuotibili presso gli sportelli postali per un periodo di sei mesi dall’emissione; trascorso inutilmente il termine di scadenza, l’ufficio fiscale provvederà ad invitare gli interessati per verificare le cause della mancata riscossione e, se del caso, provvederà a riemettere i rimborsi.

     4) Per la voltura dei pagamenti intestati a persone decedute riscuotibili presso le poste, gli eredi devono produrre, presso i competenti uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, un’autocertificazione in cui dichiarino il loro status di eredi e l’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, se dovuta. L’ufficio fiscale, previo riscontro dell’idoneità dell’attestazione e dell’assolvimento degli eventuali obblighi, rilascerà l’autorizzazione al pagamento della somma presso qualsiasi ufficio postale; i rimborsi resteranno in giacenza presso gli uffici postali non oltre i sei mesi indicati nella comunicazione.

     5) Il coniuge separato o divorziato può chiedere all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate l’attribuzione della quota di sua competenza. Questo vale per le sole dichiarazioni dei redditi presentate fino al 1997 perché dal 1998 è stata eliminata la dichiarazione congiunta. Dal 1999 l’unica possibilità di presentare la dichiarazione congiunta riguarda i contribuenti che presentano il modello 730, per il quale non si pongono problemi di rimborso.

     6) Nei casi di furto, sottrazione e di altro reato ovvero di distruzione accidentale o di smarrimento del modulo di riscossione, in assenza del quale non è possibile riscuotere il rimborso presso gli uffici postali, il contribuente dovrà recarsi presso il competente ufficio locale dell’Agenzia presentando la copia della denuncia nei casi di furto, sottrazione o di altro reato ovvero rilasciando una dichiarazione sottoscritta dell’avvenuta distruzione o dello smarrimento del modulo di riscossione.
L’ufficio, previo riscontro dell’identità e della titolarità dell’istante al rimborso, compilerà e sottoscriverà un modulo, in carta libera, al quale dovrà essere allegata la stampa dell’interrogazione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, contenente i dati del rimborso, debitamente firmata e timbrata.
Tale ultimo documento costituisce parte integrante dell’attestazione ed ha valore di autorizzazione alla riscossione del rimborso presso qualsiasi ufficio postale.
Ecco perché, come ho scritto in precedenza, la stampa dell’interrogazione anagrafica può essere utile anche per richiedere il decreto ingiuntivo.

 
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