CAPITOLO NONO PROPOSTE DI MODIFICHE
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

CAPITOLO NONO PROPOSTE DI MODIFICHE

Al termine di questo lavoro, mi permetto, modestamente, di suggerire al Legislatore e all'Amministrazione finanziaria alcune soluzioni tecniche per consentire al cittadino-contribuente di essere rimborsato

Al termine di questo lavoro, mi permetto, modestamente, di suggerire al Legislatore e all'Amministrazione finanziaria alcune soluzioni tecniche per consentire al cittadino-contribuente di essere rimborsato nel più breve tempo possibile, partendo dal principio codificato nell'art. 10, comma primo, dello Statuto del contribuente, in base al quale: “I rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
Infatti, ultimamente , la Corte di Cassazione, con l'importante sentenza n. 7080 del 14/04/2004, ha chiarito che lo Statuto dei Diritti del Contribuente ha uno status di legge di rango superiore.
Un primo, significativo passo è, indubbiamente, l'art. 11 del D.L. n. 282 del 29/11/2004 , convertito in Legge il 21/12/2004, in base al quale: “Al fine di procedere all'immediato potenziamento delle attività di contrasto all'evasione, nonché di quelle destinate all'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle Entrate provvede all'aggiornamento ed alla reingegnerizzazione dei propri processi produttivi e alla realizzazione di un programma straordinario di formazione del personale.
Agli oneri derivanti dal comma 1, ammontanti per il 2004 a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto”.
Ciò è importante ma non sufficiente.
Ai fini legislativi, intanto, è necessario riallineare le percentuali degli interessi a debito ed a credito del fisco, nel senso che deve essere prevista un'unica percentuale di interessi e correggere, quindi, l'assurda ed incostituzionale anomalia di oggi, che vede il contribuente pagare a rate l'interesse annuo del 6% e ricevere, invece, l'interesse annuo del 2,75%, peraltro togliendo due semestri, come ho scritto nei precedenti capitoli.
Inoltre, sempre a livello legislativo bisognerebbe, per i rimborsi di tutti i crediti d'imposta, anche e soprattutto di quelli “ di annata” , poter utilizzare sempre l'istituto della compensazione , come peraltro stabilito, in linea generale, dall'art. 8, comma primo, dello Statuto del Contribuente.
Oltretutto, è necessario che il legislatore preveda un'unica ed organica disciplina legislativa dei rimborsi di imposta, perché oggi tale disciplina manca in quanto nelle varie leggi tributarie sono disseminate norme che regolano aspetti parziali e momenti diversi della vicenda del rimborso.
Infine, mi permetto di suggerire l'istituzione di un “ tavolo di concertazione ” tra Amministrazione finanziaria e rappresentanti professionali dei contribuenti per concordare un piano di rientro sollecito dei rimborsi “di annata”, nel senso che il fisco potrebbe impegnarsi a rimborsare le somme entro pochissimi mesi (al massimo tre), consentendo anche compensazioni, ed i contribuenti potrebbero, di converso, rinunciare ad una parte degli interessi e degli altri accessori, impegnandosi a non adire le vie legali, sempre che, logicamente, siano scrupolosamente rispettati i tempi dei rimborsi concordati.
In sostanza, sarebbe una specie di “condono al contrario”, cioè a favore del fisco, che, in questo modo, eliminerebbe in breve tempo tutto l'arretrato e, contemporaneamente, risparmierebbe rilevanti somme a titolo di accessori.
L'augurio, infine, è che nei prossimi anni non si verifichino più situazioni del genere, perché il cittadino-contribuente merita sempre rispetto e comprensione quando gli devono essere riconosciuti i suoi legittimi diritti. Lecce, 10 gennaio 2005


AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
componente del Consiglio dell'Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi
www.studiotributariovillani.it
e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

 

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