CAPITOLO QUINTO L’ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
A) IL PROCESSO CIVILE.
Il contribuente, una volta ottenuto un titolo esecutivo (come, per esempio, una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474, comma secondo, n. 1, c.p.c.), può, alternativamente o cumulativamente con il giudizio di ottemperanza (in tal senso, ultimamente, Corte di Cassazione, sentenza n. 4126 dell'01/03/2004 ) iniziare l'azione esecutiva nei confronti dell'ufficio fiscale secondo le norme del codice di procedura civile.
In sostanza, il contribuente, tramite un avvocato, deve notificare l'atto di precetto all'ufficio fiscale che è stato condannato al rimborso (art. 480 c.p.c.).
Ultimamente, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 19512 del 19/12/2003, ha precisato che il precetto e la sua notificazione sono dei presupposti dell'esecuzione, che, difatti, inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.) e che, in tanto si realizzerà in quanto il debitore non abbia adempiuto nel senso intimatogli con il precetto.
Poiché il precetto non è un atto con il quale si inizi un giudizio esecutivo, esso sta prima e resta fuori del processo di esecuzione e “non costituendo un atto del processo esecutivo ma un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale ” (così, Corte di Cassazione, sentenza n. 12084 del 10/11/1992 ), ha la semplice funzione di “minacciare l'espropriazione forzata” (Corte di Cassazione, sentenza n. 11281 del 16/11/1993), che, infatti, seguirà solo eventualmente e solo per le ipotesi di inadempimento spontaneo del debitore.
Dall'insieme di queste disposizioni si trae la norma secondo la quale è onere del creditore dell'amministrazione pubblica, fornito di titolo esecutivo, notificare il precetto, atto non giudiziale, personalmente all'ufficio fiscale debitore e non all'Avvocatura dello Stato, come si verificherebbe se si seguisse l'art. 11 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, che, invece, a causa del suo oggetto – citazione, ricorso, atto di opposizione giudiziale, opposizione ad ingiunzione, atto istitutivo di giudizio innanzi alle giurisdizioni speciali o dinanzi agli arbitri - non può fornire alcun materiale testuale alla formazione della normativa astratta.
Inoltre, sempre secondo la citata sentenza n. 19512/2003 , nella fattispecie, non è applicabile l'art. 156 c.p.c., proprio perché si è in presenza di un atto non processuale.
In definitiva, il precetto , atto non processuale, che sia notificato ad un soggetto diverso dal suo destinatario, non entra nella sfera di disponibilità di quest'ultimo e, in quanto non è da lui conoscibile, è inefficace .
Poiché il precetto precede il processo esecutivo, la sua eventuale inefficacia preclude gli effetti processuali e fa venir meno gli effetti sostanziali, tra cui l'interruzione della prescrizione.
Per cui, per evitare conseguenze spiacevoli, il contribuente ed il suo avvocato devono stare bene attenti a notificare l'atto di precetto soltanto all'ufficio competente e non all'Avvocatura dello Stato.
Infine, per tale specifica procedura esecutiva, occorre ricordare che l'art. 14 del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996 , disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito nella Legge n. 30 del 28/02/1997 , ha disposto che il creditore non può notificare l'atto di precetto né ha diritto di procedere né possono essere posti in essere atti esecutivi contro le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici prima di centoventi giorni (120 gg.) dalla notificazione del titolo esecutivo, termine entro il quale le Amministrazioni e gli Enti devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali (con le modifiche legislative apportate dall'art. 44 D.L. n. 269 del 30/09/2003, convertito dalla Legge n. 326 del 24/11/2003).