Continua -> Cap.1 Prescrizione e decadenza
D) Infine, con varie sentenze sul tema, la Corte di Cassazione ha stabilito che:
1) l'atto con cui l'Amministrazione finanziaria invita semplicemente il contribuente, che abbia presentato istanza di rimborso di determinate imposte, a produrre la documentazione non costituisce, ai sensi dell'art. 2944 c.c., atto di riconoscimento del debito e non interrompe il decorso della prescrizione (Sezione Tributaria, sentenza n. 12067 dell'01/07/2004);
2) in tema di imposta di successione, qualora la qualità di erede sia contestata in maniera formale, con l'instaurazione di un giudizio, sino alla formazione del relativo giudicato non vi è alcuna certezza in ordine al presupposto dell'imposta ed al soggetto passivo di essa, sicchè non può sorgere alcun diritto al rimborso in capo al soggetto, che abbia provveduto al pagamento; né può, conseguentemente, parlarsi di decadenza dal diritto di richiedere il rimborso o di prescrizione del diritto di credito (Sezione Tributaria, sentenza n. 12069 dell'01/07/2004);
3) in tema di IVA, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il diritto alla detrazione, atteso che la decadenza dal diritto è comminata dall'art. 28, comma 4, DPR n. 633/72 soltanto per il caso in cui il credito (o l'eccedenza di imposta versata) non sia indicato nella prima dichiarazione utile e che caratteristica dell'istituto della decadenza è la salvezza, una volta per tutte, del diritto a seguito del compimento, nei termini, dell'attività richiesta da parte dell'interessato (Sezione Tributaria, sentenza n. 13056 del 14/07/2004);
4) infine, è inapplicabile ai rimborsi IVA il fermo amministrativo (Sezione Tributaria, sentenza n. 7952 del 26/04/2004), perché il legislatore ha inteso limitare la sospensione dell'esecuzione del rimborso alla sola ipotesi di contestazione penale.
E) Da ultimo, si fa presente che la Direzione Centrale ha chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato sui seguenti tre quesiti:
1) quale debba intendersi la data della decorrenza del termine della prescrizione in materia di rimborsi delle imposte dirette e dell'iva;
2) se il termine medesimo possa essere validamente interrotto;
3) se sia legittimo ricorrere all'istituto dell'autotutela per effettuare rimborsi di somme indebitamente percepite allorché in capo al contribuente sia maturata la prescrizione del diritto al rimborso.
A tal proposito, l'Avvocatura Generale dello Stato, con il parere n. 105547 dell'01/10/2003, ha risposto:
- a) per quanto riguarda il primo quesito, che per stabilire la data in cui inizia a decorrere per il contribuente creditore il termine di prescrizione sia opportuno guardare a quella della presentazione della dichiarazione che esponga un'imposta a credito, in quanto quello è il momento genetico del diritto di credito del contribuente e della corrispettiva obbligazione restitutoria; in tal senso, l'Avvocatura Generale dello Stato ha sposato la più restrittiva tesi della sentenza n. 11416/2001 della Corte di Cassazione e non l'altra, invece più convincente, sentenza n. 11830/2002 della stessa Corte di Cassazione;
b) per quanto riguarda il secondo quesito, che il termine può essere sempre interrotto sia in base a comportamenti del contribuente (creditore) che a seguito di comportamenti dell'Amministrazione finanziaria (debitrice) a cui l'ordinamento attribuisce valida efficacia interruttiva (un'istanza o un sollecito di pagamento del credito vantato presentati dal contribuente ovvero una proposta di rimborso dell'Amministrazione cui possa attribuirsi valore ricognitivo);
c) infine, per quanto riguarda il terzo quesito, una volta distinto l'istituto dell'autotutela fiscale da quello amministrativo, l'Avvocatura Generale dello Stato ritiene che in materia di rimborsi di imposta caduti in prescrizione non sussistano i presupposti per una legittima esplicazione del potere di autotutela previsto dalla legge da parte dell'Amministrazione finanziaria (oggi, Agenzia delle Entrate). Questa considerazione risulta giustificata perché, nel momento in cui si provveda al rimborso di un credito d'imposta caduto in prescrizione, non si rinviene una situazione di illegittimità da rimuovere, atteso che il maturare della prescrizione, nelle more verificatosi, ha portato all'estinzione del diritto di credito in capo al contribuente, fatto questo che fa venir meno qualsiasi situazione di illegittimità; verrebbe, quindi, meno uno dei presupposti indefettibili per aversi un corretto esercizio del potere di autotutela. Conclusivamente, e sulla base di tali considerazioni, l'Avvocatura Generale dello Stato ritiene che, nel caso di un diritto al rimborso di un credito di imposta prescrittosi, la tesi dell'esplicabilità del potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria si appalesi antinomica e non praticabile e che l'intervento della prescrizione estintiva del diritto al rimborso costituisca ostacolo non superabile all'esplicazione del potere di autotutela in favore del contribuente.