Sabato 10 Ottobre 2009
B) IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA.| NORMATIVA | D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 |
| ARTICOLO | 70 |
| PRESUPPOSTO | Sentenza della Commissione Tributaria passata in giudicato. |
| CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' | Il ricorso è proponibile: 1) dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento da parte dell'ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze o dell'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza; 2) in mancanza del termine di cui al precedente n. 1), dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto. |
| RICORSO | La parte che vi ha interesse può chiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale: 1) alla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, quando la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata; 2) alla segreteria della Commissione Tributaria Regionale o sua Sezione staccata, in ogni altro caso. |
| CONTENUTO DEL RICORSO | Il ricorso indirizzato al Presidente della Commissione deve contenere: - la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione; - la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza; - la produzione in copia della suddetta sentenza; - la produzione dell'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato, se necessario. |
| COMPITI DELLA SEGRETERIA | Uno dei due originali del ricorso è comunicato, a cura della segreteria della Commissione Tributaria, all'ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze o all'ente locale obbligato a provvedere. |
| COSTITUZIONE DELL'UFFICIO | Entro venti giorni dalla comunicazione, l'ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze o l'ente locale può trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione Tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento. |
| PROCEDURA | 1) Il Presidente della Commissione Tributaria assegna il ricorso alla stessa sezione che ha pronunciato la sentenza. 2) Il Presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria. 3) Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza, attenendosi soltanto agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. 4) Tutti i provvedimenti sono immediatamente esecutivi. |
| NOMINA COMMISSARIO AD ACTA | Il collegio, se lo ritiene opportuno: - può delegare un proprio componente; - o nominare un commissario ad acta, al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante, secondo le disposizioni della legge n. 319 dell'08/07/1980 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutti i provvedimenti sono immediatamente esecutivi. |
| COMPITI DEL COMMISSARIO AD ACTA | In tale particolare veste, quale longa manus del giudice, il commissario ad acta deve porre in essere le seguenti operazioni: 1) invito all'ufficio fiscale, spedito con raccomandata A.R., a provvedere spontaneamente all'effettivo pagamento entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della raccomandata stesa; 2) decorso infruttuosamente il suddetto termine, deposito specimen di firma alla Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato. A tal proposito, è bene chiarire che per il rimborso di tutti i versamenti diretti nonchè per le spese di giustizia è competente al pagamento la Banca d'Italia; invece, per i rimborsi dei ruoli, è sempre il competente il Concessionario della riscossione; 3) ritiro del decreto della Commissione Tributaria in cui sono indicati gli importi da rimborsare nonchè il compenso del commissario ad acta, secondo le disposizioni della Legge 8 luglio 1980 n. 319 e successive modificazioni e integrazioni; 4) infine, con il suddetto decreto, sempre presso l'Ufficio fiscale, firma dei relativi ordinativi di pagamento da inviare alla Banca d'Italia. Sugli speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso, il Commissario ad acta deve scrivere la suddetta frase "trattasi di pagamenti da imputare al bilancio dello Stato, effettuati in qualità di funzionario delegato". Nel caso di rimborso di cartelle esattoriali, invece, l'ordinativo di pagamento deve essere inviato direttamente (anche in via telematica) al concessionario della riscossione, sempre previa firma dello stesso commissario ad acta; il capitolo di spesa delle spese di giustizia è il 3545; 5) comunicazioni alle parti interessate dei relativi ordinativi di pagamento per riscuotere materialmente le somme; 6) una volta accertato l'effettivo pagamento delle somme, comunicazione alla Commissione Tributaria di tutti i provvedimenti emanati ed eseguiti, per dichiarare chiuso il giudizio di ottemperanza; 7) da ultimo, sempre su autorizzazione della Commissione, informativa alla Procura della Corte dei Conti per gli eventuali procedimenti contabili per danno erariale. |
| CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO | Il collegio, eseguiti i provvedimenti di competenza e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario ad acta, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. |
| RICORSO PER CASSAZIONE | Contro la sentenza della Commissione Tributaria è ammesso soltanto ricorso per Cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento. |
| NOTE | 1) L'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - ha emanato in proposito la circolare n. 5/E del 04/02/2003. 2) In ogni caso, il giudizio di ottemperanza è alternativo a quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo. |